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Bonus benzina: chi ne ha diritto, come farne richiesta

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha fornito nell’ultima circolare tutti i chiarimenti del caso circa i beneficiari e la domanda.

Taglio accise benzina 2

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha fornito nelle ultime ore le tanto attese istruzioni ai datori di lavoro che intendono avvalersi del bonus benzina. La misura mira ad attenuare gli effetti del caro carburanti, con un importo massimo quantificato in 200 euro. Come ben sappiamo, negli ultimi mesi la delicata situazione geopolitica ha comportato un netto aumento delle tariffe da sostenere presso le stazioni di rifornimento. Per la stessa ragione il Governo Draghi ha sancito il taglio delle accise, onde evitare di lasciare la popolazione in balia al folle aumento dei prezzi. La circolare emanata nelle ultime ore dall’AdE indica quali sono i committenti e i prestatori d’opera aventi accesso all’agevolazione, le modalità di corresponsione della somma spettante agli istanti e l’iter da osservare.

La normativa sul Bonus benzina

Taglio accise benzina

La manovra dà una mano ai datori di lavoro privati e ai lavoratori autonomi con dipendenti. Sono, invece, escluse le amministrazioni pubbliche. Hanno poi accesso i titolari di reddito dipendente, senza limiti di retribuzione e di ruolo; pertanto, collaboratori a tempo parziale, a progetto, co.co.co. e persino gli stagisti trovano aiuto. Per aver accesso al bonus benzina non si richiedono accordi contrattuali da sottoscrivere in via preventiva. La cifra messa sul piatto va spesa per i rifornimenti di qualsiasi genere di carburante (diesel, benzina, metano, Gpl) ed è usufruibile pure per le vetture elettriche.

Il bonus benzina da 200 euro non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente; perciò, è da calcolare in separata sede rispetto ad altri eventuali benefit facenti capo a chi svolge servizio. Detto altrimenti, è esentasse, assegnato per liberalità, statuito dal c.d. decreto Ucraina bis.

Taglio accise benzina

L’intervento stabilito dall’esecutivo si traduce in vantaggi pure nell’ottica del committente, sia da un punto di vista fiscale sia da quello contributivo. Ciò poiché è deducibile al 100 per cento ai fini Irpef e Ires e, alla pari del prestatore d’opera, non concorre alla contribuzione previdenziale a carico. D’altro canto, non è obbligatorio il riconoscimento della cifra, che può anche essere attribuita a un unico membro del personale. Difatti, la norma non è categorica in merito, malgrado nulla neghi la facoltà di negoziarne i termini.

 

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