Colpevole di incidente mortale giudicato considerando un guidatore medio. Lo dice la Cassazione: non va preso come parametro un conducente esperto (sentenza 1713/2021). In tema di circolazione stradale, la colpa generica deve essere valutata sulla base della condotta che ci si deve attendere da parte di un guidatore di medie capacità.
Colpevole di incidente mortale: nessuna estrema perizia
Tutto nasce da un uomo che, alla guida di un’auto, uccide un’altra persona. Questa aveva appena compiuto una manovra pericolosa e vietata dal Codice della Strada. Il primo è responsabile dell’impatto mortale?
Non va valutato come se fosse un conducente di estrema perizia. Per cui, la domanda è questa: un guidatore medio avrebbe sì o no evitato il sinistro mortale? Non ci si deve porre quest’altra domanda: un guidatore bravo, esperto, provetto, avrebbe sì o no evitato il sinistro mortale?
Sono i periti esperti di infortunistica a ricostruire la dinamica e dare elementi oggettivi per capire se il guidatore potesse o no prevenire l’urto.
Il guidatore, nel caso in esame, correva troppo. Ma il sinistro si sarebbe verificato anche laddove l’uomo avesse rispettato i limiti di velocità imposti sul tratto di strada. La causa è l’improvvisa scelta della vittima del sinistro di compiere una manovra vietata, sulla cui effettuazione nessuna previsione avrebbe potuto fare l’imputato.
Precedenti della Cassazione: il guidatore medio come esempio
Si deve valutare il comportamento negligente o di violazione delle regole. Va visto se il conducente rispettava o no il Codice della Strada. Tutto qui. D’altronde, la Cassazione ribadisce il principio della sentenza 1504/1990.
Idem la Cassazione sentenza 2639/2010: il guidatore deve attivarsi per evitare il sinistro. L’adeguatezza di tale sforzo deve essere valutata alla stregua della ordinaria diligenza. Scegliendo la manovra che per il guidatore medio e con riferimento alla situazione concreta.