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Multa elettronica fuori città nulla per eccesso di potere: ricorso

Vizio di legittimità posto in essere dalle Forze dell’ordine: possibile opposizione

telecamere multa

Multa elettronica fuori città (data con telecamere). Un buon 50% di probabilità di vincere un ricorso quando c’è multa nulla per eccesso di potere. Un vizio di legittimità posto in essere dalla Polizia verbalizzante a causa di altrettanto evidenti violazioni di legge. Con contestuale eccesso di potere stante la falsa applicazione del Codice della Strada.

Multa elettronica fuori città: cosa scrivere

Cosa dice la legge? Nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria. E agli interessati sono notificati gli estremi della violazione.

  • Impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità.
  • Attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa.
  • Sorpasso vietato.
  • Accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.
  • Verifica della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento. Direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità. Che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo. Poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
  • Un accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
  • Rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi.

Cosa scrivere nel ricorso per multa Ztl

Lo scrivente osserva che c’è la necessità di una preventiva apposita delibera comunale di cui comunque non vi è traccia sul presente verbale.

L’ente comunale in questione avrebbe potuto installare una simile strumentazione solo previa autorizzazione prefettizia mentre ad avviso dello scrivente nello specifico caso concreto non sussistevano, ai fini della legittimità dei successivi provvedimenti posti in essere, le condizioni. Non essendo il tratto stradale in questione posto all’interno di un centro abitato.

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