in

Multe da Scout Speed: quando fare un ricorso vincente

I giudici fanno chiarezza su come e quando usare in modo lecito questo strumento potente per la sicurezza stradale

scout-speed

Novità per le multe da Scout Speed. Cos’è? Un terribile autovelox. Da usare in modalità dinamica: Polizia o Carabinieri hanno lo Scout Speed dentro l’auto che viaggia; nel mentre, beccano chi va troppo veloce. È l’evoluzione della pistola laser, del telelaser, che però è fermo. È il nipote, forte, muscoloso, potente, dell’autovelox fisso e mobile.

Multe da Scout Speed: opposizione positiva

Le multe da Scout Speed sono valide senza che l’automobilista venga fermato: senza contestazione immediata. C’è la contestazione differita: il verbale arriva a casa del proprietario della vettura.

Ma con un’eccezione, come dice il Tribunale di Reggio Emilia, sezione seconda Civile, sentenza numero 511/20, depositata il 4 giugno 2020. Se il traffico è scarso, il guidatore va fermato: qualora non venga stoppato, con multa che arriva a casa, la contravvenzione è nulla.

Così, l’Unione Comuni Pianura Reggiana perde in secondo grado contro l’automobilista multato: questi va fermato in caso di rilevazione con Scout Speed se il traffico è scarso. In questo caso, se la norma non è rispettata, fate ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni pagando una tassa di 43 euro; o al Prefetto entro 60 giorni gratuitamente.

È preferibile il ricorso al Giudice di Pace: chi perde paga la multa. Invece, chi perde dal Prefetto si vede raddoppiare la multa in automatico. Un sistema che solleva forti dubbi, visto che il ricorso al Giudice di Pace è a titolo oneroso: i diritti degli automobilisti vengono rispettati? C’è il dovere di rispettare il Codice della Strada, di andare piano, di guidare con prudenza; e il diritto a difendersi.

Le 3 cose da sapere sullo Scout Speed

Ma c’è un precedente che si somma alla sentenza fresca: la decisione del Tribunale di Belluno, 535/2017

  1. Se la multa arriva a casa, lo Scout Speed va segnalato: serve un cartello. È vero che il decreto ministeriale numero 282 del 2017 dice: il segnale non serve. Ma l’articolo 142, comma 6-bis del Codice della Strada è superiore: c’è l’obbligo della preventiva segnalazione tutte le postazioni di controllo.
  2. Fate allora ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni pagando una tassa di 43 euro; o al Prefetto entro 60 giorni gratuitamente.
  3. Se c’è invece contestazione immediata dell’infrazione, il cartello non serve.

Lascia un commento