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Bonus seggiolini salvabebè: sito ministero in tilt

La norma doveva nascere mesi fa. Poi è stata rimandata al 20 febbraio 2020. Ma è stata ancora stoppata. Ora tutto ok, pare

seggiolini antiabbandono

Chi ha diritto al bonus seggiolini salvabebè? Come ottenere gli agognati 30 euro di sconto sul dispositivo salvavita dei piccini? La regola doveva partire mesi fa. Poi è stata rimandata per impedimenti burocratici. Quindi è stata rimandata al 20 febbraio 2020. Ma è stata ancora stoppata. Ora pare sia tutto ok.

Bonus seggiolini salvabebè: sito ko

Il problema è il modo in cui il ministero dei Trasporti ha gestito il proprio sito Internet. Pare non sia ancora pronto il link da cliccare per avere il bonus seggiolini salvabebè. Portale inaccessibile per ore, poi funzionante a singhiozzo. Adesso pare che vada. E così, il 21 febbraio 2020 sono scattati gli incentivi che dovevano attivarsi il 20, e che erano già stati rimandati. Adesso invece sembrerebbe che le cose funzionano.

Incentivo per il dispositivo under 4 anni: cosa dice il ministero

Stando al ministero, gli esercenti presso i quali sarà possibile utilizzare il buono elettronico per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono possono accreditarsi. Dove? Sulla piattaforma bonuseggiolino.it. Così, vengono inseriti in un apposito elenco. Consultabile attraverso la stessa applicazione web dedicata. La piattaforma sarà accessibile a chi deve acquistare il dispositivo. C’è il buono spesa elettronico di 30 euro, da utilizzare esclusivamente presso uno dei negozianti registrati sulla piattaforma.

Bimbi sotto i 4 anni: cosa dice la legge

Ricordiamo che, per i bambini di età inferiore a 4 anni, è obbligatorio munirsi del dispositivo anti abbandono per il seggiolino in automobile. Per agevolarne l’acquisto, nel decreto fiscale è stato istituito un fondo e il riconoscimento di un contributo economico di 30 euro per ciascun dispositivo antiabbandono. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis (*), è soggetto alla sanzione amministrativa di 83 euro. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi: è la recidiva.

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