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Strade italiane: la carneficina del sabato sera

Il report “Stragi del sabato sera” dell’ASAPS registra un flebile miglioramento. Ma c’è ancora molto lavoro da fare

Strade italiane

La sicurezza nelle strade italiane mette i brividi. A inizio 2020, prendendo esclusivamente in considerazione le notti del sabato ser, il “bollettino di guerra” conta già 27 morti, di cui 4 nell’ultimo fine settimana, a cavallo tra il 1° e il 2 febbraio. Lo riporta sulle “Stragi del sabato sera” l’Osservatorio ASAPS, dove vengono registrati gli incidenti gravi che coinvolgono guidatori giovani nelle due notti del week-end. Per quanto riguarda quello appena trascorso si sono verificati 9 sinistri gravi, da cui sono derivate 4 vittime (3 sotto i 30 anni) e 23 feriti.

I sinistri sono accaduti in 3 casi nelle Regioni del settentrione, 4 del centro e 2 del meridione. 8 hanno interessato auto, quello restante una moto. Uno ha scaturito due giovani vittime. Eppure, l’infittirsi dei moduli di controllo con il contrasto mirato all’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti da parte delle Forze dell’Ordine sembra – conclude il report – dare i suoi risultati.

Strade italiane: strage di pedoni

La maggior parte dei soggetti coinvolti perde il controllo del mezzo, e la propria vita, all’uscita dalle discoteche, passata una serata in compagnia degli amici: colpa dell’alta velocità, della stanchezza e di un colpo di sonno spesso dovuto a un eccessivo tasso alcolico del guidatore. Nel corso del primo week-end di febbraio, i tre incidenti fatali sono accaduti in provincia di Cremona, a Piacenza e nelle adiacenze di Agrigento.

È strage pure di pedoni, infatti dal 1° gennaio 2020, almeno 46 persone sono state travolte mentre camminavano in strada. A completare la lista nera un uomo 64enne, investito a Ischia, dall’auto guidata da un conducente di 24 anni che non si è fermato a prestare soccorso, come dispone invece il legislatore. Quando nelle ore successive si è costituito alle autorità, gli esami tossicologici effettuati hanno rilevato che si era messo al volante sotto effetto di droghe.

Stando ai numeri calcolati nel report ETSC (European Transport Safety Council, Consiglio Europeo della Sicurezza dei Trasporti), il 29% del totale delle vittime di incidenti stradali in Europa sono i cosiddetti utenti vulnerabili (oltre ai pedoni ci sono pure i ciclisti). La stima scende, ma non di molto, in Italia, precisamente pari al 25 per cento. Nel corso del 2018 hanno perso la vita lungo le strade italiane 612 pedoni e 219 ciclisti.

Decessi dei ciclisti calati otto volte più lentamente

Secondo l’European Transport Safety Council (ETSC), autore di un rapporto, dal 2010 i decessi di ciclisti nell’UE sono diminuiti otto volte più lentamente di quelli degli occupanti di veicoli a motore. Pertanto, invoca un intervento urgente per garantire che le modalità di trasporto sostenibili, tipo camminare e andare in bicicletta, siano rese parecchio più sicure.

I dati recenti attestano che ci sono stati almeno 51.300 pedoni e 19.450 ciclisti uccisi sulle strade dell’UE tra il 2010 e il 2018. I ricercatori hanno scoperto che, mentre le morti tra gli occupanti dei veicoli a motore sono diminuiti in media del 3,1% all’anno nel periodo, quelli tra i ciclisti sono diminuiti in media solo dello 0,4% all’anno – otto volte più lentamente.

Il lento declino della scomparsa dei ciclisti riflette sia la diffusione della disciplina in diversi Paesi, sia il fallimento dell’UE, di molti governi, delle autorità locali e dei produttori di veicoli a motore nel non investire maggiormente in misure di protezione per gli utenti della strada vulnerabili.

La scomparsa di pedoni e ciclisti ha rappresentato il 29% del totale registrato nell’UE nel 2018.  Il 99% dei decessi di pedoni e l’83% dei ciclisti registrati sono conseguenza dell’impatto con un veicolo a motore. Questi gruppi sono, di gran lunga, quelli che hanno meno probabilità di danneggiare gli altri utenti della strada.

La metà delle vittime nelle strade italiane è Over 65

L’indagine ha rivelato che la metà dei ciclisti e dei pedoni che muoiono sulle strade dell’UE ha più di 65 anni. Le persone anziane sono più fragili e meno in grado di riprendersi da gravi lesioni.

Tuttavia, l’invecchiamento della popolazione europea ha bisogno di rimanere attiva e mobile per ragioni di salute e benessere. Secondo l’ETSC la sfida è in che modo migliorare la sicurezza mentre si cammina o si va in bicicletta, in particolare per i gruppi ad alto rischio come gli anziani e i bambini.

Il rapporto raccomanda l’applicazione di una gerarchia per la pianificazione urbana che dia priorità agli spostamenti a piedi, in bicicletta e ai trasporti pubblici rispetto all’uso dell’auto privata, oltre a limiti di 30 km/h supportati da infrastrutture che regolino il traffico e dall’applicazione della legge in aree con elevati valori di spostamento a piedi e in bicicletta.

Gli autori chiedono inoltre all’UE di destinare fondi alle modifiche infrastrutturali necessarie per sostenere le strade urbane e di presentare una strategia per una mobilità attiva sicura. Inoltre, credono che le rilevazioni eseguite non siano sufficientemente accurate perché numerosi e feriti gravi di ciclisti e pedoni non sono ancora registrati, così come i Key Performance Indicators per monitorare i progressi in tutta l’UE sul perfezionamento delle strutture.

Marea di sfide

Commentando il report, Graziella Jost, Direttore dei Progetti del CTSE, ha detto che l’Unione Europea sta affrontando una marea di sfide: l’emergenza climatica, i morti e i feriti gravi sulle strade, l’inquinamento atmosferico e l’obesità.

Anche le politiche che migliorano la sicurezza della bicicletta e degli spostamenti a piedi possono dare un contributo importante per affrontare tutte queste sfide.  Alcuni Paesi dell’UE, in particolare i Paesi Bassi e la Danimarca, stanno indicando la strada da seguire.  Se loro possono farlo, può farlo anche il resto dell’UE.

Secondo Angelo Sticchi Damiani, numero uno dell’Automobile Club d’Italia, la sicurezza deriva, soprattutto, dalla convivenza civile tra i vari utenti della strada. Per raggiungerla chiunque deve rispettare le regole del Codice della Strada, senza distinzioni.

Relativamente invece ai pedoni e ciclisti un elemento fondamentale di sicurezza è rendere visibili il più possibile, specie nel buio e in condizioni di scarsa visuale, con accorgimenti inerenti sia alle biciclette sia all’abbigliamento.

Le dritte per l’abbigliamento

Infine, per Sticchi Damiani è essenziale pianificare attentamente le strade e gli spazi urbani che tengano conto della presenza degli eventi vulnerabili e, tra essi, delle fasce più deboli: disabili, bambini e anziani.

Al fine di ridurre i pericoli, perlopiù sulle intersezioni, i ciclisti devono essere sempre facilmente identificabili da parte degli automobilisti. È ovvero obbligatorio indossare indumenti riflettenti che offrano la massima visibilità della propria sagoma in movimento, così da escludere qualsiasi fraintendimento con altri elementi dislocati lungo la strada.

Allo stato attuale il C.d.S. prevede che i ciclisti portino un giubbino riflettente o, in alternativa, capi analoghi esclusivamente in condizioni di limitata visibilità e cioè quando circolano su tratte extra-urbane nelle ore notturne (da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima dell’alba) o in galleria.

Codice della Strada: cosa dispone sugli incidenti lungo le strade italiane

Secondo il Codice in caso di incidente comunque imputabile al proprio comportamento “l’utente della strada” (dunque l’obbligo ricade pure sul pedone, ad esempio) è obbligato a fermarsi e prestare il soccorso occorrente a chi, eventualmente, abbia subito danno alla persona. Prestare assistenza non significa necessariamente curare il ferito, ma, al contrario, colui che ha provocato il danno, se privo delle opportune competenze, non deve muovere il ferito e tentare di curarlo, a maggior ragione se cosciente.

Basta chiamare l’ambulanza (comporre il numero 118) per attuare l’obbligo di soccorso stabilito dal Codice della Strada. Laddove ci siano feriti, e pertanto il sinistro sia di una certa entità, i veicoli non vanno spostati dalla rispettiva posizione, pure nel caso in cui intralcino la sede stradale e possano dunque costituire motivo di ostacolo alla circolazione.

Su tali presupposti, servirà il segnale di emergenza ad hoc (il cosiddetto triangolo) e scaturire l’attenzione degli altri conducenti in transito sino all’arrivo delle Forze dell’Ordine, specialmente se il luogo è poco visibile per la sua illuminazione o conformazione. In aggiunta, può diventare utile definire possibili testimoni, indicandole anche all’autorità accorsa sul posto per eseguire gli accertamenti.

Omissione di soccorso

Il testo normativo dà una precisa configurazione all’omissione di soccorso. Con essa si intendono tutte le volte in cui, a seguito di un incidente causato dall’utente della strada, questo eviti di fermarsi e quindi impedisca di essere identificato. In presenza di feriti, pure se si ferma, la persona è comunque colpevole di omissione di soccorso laddove non si adoperi per prestare il sostegno necessaria alle persone ferite. Il reato in oggetto è previsto dal C.d.S., che disciplina i due suddetti casi e puntualizza le differenti sanzioni.

Nella prima, cioè del soggetto reo con danno arrecato alle persone imputabile al suo comportamento non disposto a ferma, è prevista la reclusione da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni, più l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 anni. Nella seconda fattispecie, invece, cioè della persona che nelle condizioni sopra menzionate si rifiuti di prestare l’assistenza occorrente alle persone lese, essa va incontro ad una reclusione da 1 a 3 anni, e scatta anche la sospensione della patente per un periodo minimo di 1 anno e 6 mesi e massimo di 5 anni.

Quando scatta l’arresto

Alla violazione dell’obbligo di fermarsi può derivare pure l’arresto, vietato al contrario qualora la persona, pur non essendosi fermata nel post-incidente, si metta a disposizione degli organi di polizia entro le 24 ore seguenti.

Laddove la persona non si fermi e si rifiuti di prestare assistenza, compie omissione di soccorso pure se l’incidente ha danneggiato esclusivamente le cose, senza riportare feriti. Ma qui la sanzione ha solamente natura pecuniaria, da un minimo di 296 euro ad un massimo di 1.183 euro. Se dal danno scaturisce però un grave danno ai mezzi coinvolti, viene sospesa in aggiunta la patente di guida da 15 giorni a 2 mesi.

I reati correlati agli incidenti stradali sono previsti e delineati dal Codice Penale. Difatti, si tratta di reati lesivi alla persona, in particolare rientrano nelle norme che puniscono i delitti di lesioni personali e di omicidio.

Le sanzioni

Le lesioni personali, trattate dalla legge italiana, prevedono per il trasgressore: la multa da un minimo di 500 a un massimo di 2mila euro o la reclusione da 3 mesi a un anno in situazione di lesioni gravi; la reclusione da 1 anno a 3 anni in situazioni di lesioni gravissime.

Se scaturisce l’omicidio da una violazione delle norme vigenti, il trasgressore va incontro alla reclusione da 2 a 7 anni. È corretto precisare che il delitto di lesioni personali, successivamente al sinistro stradale, è esclusivamente punibile a querela della persona offesa. Ciò significa che il soggetto ferito deve esprimere in forma scritta la volontà che la magistratura procede nei confronti del responsabile e la querela va inoltrata entro 3 mesi dal fatto di reato.

In conclusione, nel recente periodo sono esponenzialmente cresciuti gli incidenti stradali dettati da guidatori che circolano in stato di ebbrezza o sotto l’uso di sostanze stupefacenti/psicotrope. Il legislatore è intervenuto nel 2008 inasprendo gli articoli del Codice Penale che delineano i delitti di lesioni personali e di omicidio.

Sostanze alcoliche e stupefacenti

Nella circostanza delle lesioni personali, dipese dalla trasgressione delle regole espresse nel Codice della Strada, per il responsabile in stato di ebbrezza alcolica con tasso superiore a 1,5 grammi per litro o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope è prevista la reclusione: da 6 mesi a 2 anni per lesioni gravi; da 1 anno e 6 mesi a 4 anni per lesioni gravissime. Nella circostanza di omicidio, è prevista la reclusione da un minimo di 3 anni a un massimo di 10 anni.

 

 

 

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