in ,

Sinistro in un parcheggio e risarcimento del danno: chi paga?

Soprattutto nei parcheggi custoditi se si verifica un sinistro, i dubbi sul soggetto su cui ricade il risarcimento del danno sono tanti.

sosta

 

 

Entrare in un parcheggio custodito è una prassi che milioni di automobilisti ogni giorno adottano nelle nostre città. E sovente capita che in un parcheggio si verifichino sinistri auto, spessissimo di lieve entità, perché naturalmente in un parcheggio la velocità non può certo essere sostenuta e il più delle volte si tratta di errori in fase di manovra e di danni ad altri veicoli.

Naturalmente ci sono anche casi piuttosto gravi, magari con danni alle persone investite o a causa dell’impatto tra due veicoli. Tralasciando le eventuali gravità di ciascun sinistro, che dipendono dalla circostanza specifica e dagli eventi, il dubbio di molti è quello relativo alla responsabilità per ciò che concerne il risarcimento del danno.

Spetta al guidatore responsabile pagare il danno, oppure spetta  alla sua compagnia di assicurazione, cioè quella con cui ha in essere la polizza Rc Auto? O il responsabile è il gestore di un parcheggio nel caso esso sia custodito?

Dubbi leciti questi e pertanto occorre dare una risposta, con le normative esistenti che fanno chiarezza come si legge sul sito “laleggepertutti.it” .

Incidente in parcheggio, chi risarcisce il danno?

In primo luogo occorre distinguere tra le varie tipologie di parcheggi esistenti che possono essere custoditi e non, a pagamento o gratuiti. Per esempio, il parcheggio dinnanzi ad un centro commerciale è finito addirittura in un contenzioso in Cassazione. Ed è stata proprio la Suprema Corte a dirimere la questione pronunciandosi e creando un precedente che può essere importante per chi si trova in situazioni del genere.

Partiamo dal presupposto che le regole per la circolazione stradale sancite dal Codice della strada trovano applicazione in strade pubbliche ma anche in strade private e aperte al pubblico come possono essere i parcheggi davanti ad un supermercato. E lo stesso vale per le coperture Rca delle compagnie di assicurazione.

In altri termini, non è la proprietà della strada a stabilire ad essere importante. Infatti quello che maggiormente conta in una strada, un parcheggio o una area, anche se privata, è l’accessibilità al pubblico.

Ed è evidente che in un parcheggio di un supermercato, anche se recintato e di proprietà dell’azienda titolare del supermercato, possono accedervi tutti, avventori e non e pertanto le regole da seguire in materia di circolazione stradale sono quelle delle strade pubbliche, sancite come dicevamo dal Codice della strada. E se la strada è di accesso al pubblico anche se privata, la copertura assicurativa Rc Auto copre tutti i danni.

In un parcheggio privato ma aperto al pubblico non fa testo nemmeno se il parcheggio sia o meno custodito. Diverso il caso di un parcheggio privato e transennato, dove non è libero a tutti l’accesso. In questo caso se capita un sinistro stradale, la copertura assicurativa potrebbe non essere utilizzabile ed il responsabile del sinistro potrebbe essere chiamato a risarcire il danno da solo.

Danni in area di parcheggio privata, cosa dice la legge e cosa la Cassazione

Ricapitolando, in un incidente stradale nato in un parcheggio privato il Codice della strada e la copertura dell’assicurazione non sono applicabili. E dove non c’è copertura assicurativa, l’eventuale risarcimento ricade sul conducente responsabile del sinistro.

L’orientamento della giurisprudenza però sottolinea che nonostante non operino le regole del Codice della Strada in materia risarcimento del danno, restano sempre le regole scritte sul Codice a dover essere rispettate mentre si circola. Velocità, prudenza e cautela sono le regole che un conducente deve usare anche in una area di parcheggio privata e recintata.

Auto danneggiata in un parcheggio, può essere responsabile il custode?

Se il parcheggio è custodito ed a pagamento, anche il titolare del parcheggio a determinate condizioni può essere ritenuto responsabile del danno ad un veicolo e chiamato in causa al momento del risarcimento.

È il caso di una auto parcheggiata e trovata danneggiata dal proprietario nel momento in cui torna a prenderla. In questo caso è possibile che il danneggiato chieda il risarcimento del danno al custode del parcheggio, o meglio, al proprietario dello stesso.

È stata proprio la Cassazione a stabilire l’eventuale responsabilità del proprietario del parcheggio che chiede il pagamento del posteggio agli avventori. In pratica, nel momento in cui un soggetto paga il ticket per parcheggiare, tra automobilista e titolare del parcheggio si costituisce un vero e proprio contratto, e questo si chiama contratto di deposito.

In questo genere di contratto il titolare dell’area di parcheggio dietro pagamento del corrispettivo è obbligato alla custodia del bene per tutto il tempo di deposito pagato dal proprietario del bene stesso, in questo caso l’autovettura. In linea di massima questa responsabilità riguarda tutte le aree di parcheggio dove c’è il cartello che indica “parcheggio custodito”.

Per questo occorre fare attenzione ai cartelli, perché per le eventuali responsabilità del titolare del parcheggio, molto dipende proprio dal fatto che si tratti di parcheggio custodito o meno ed in quest’ultimo caso l’automobilista che ha cagionato un danno ad un altro veicolo dovrà risarcire da solo i danni poiché non opera l’assicurazione Rca e nemmeno la ipotetica responsabilità di chi prende in deposito l’auto, anche se dietro pagamento.

Nei casi in cui il parcheggio a pagamento non è custodito, il titolare del parcheggio non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni subiti da un veicolo lasciato in deposito. Va ricordato infine che per legge e per evitare richieste di risarcimento a suo carico, il titolare del parcheggio deve inserire all’interno della sua area uno o più cartelli che devono essere collocati in posizioni ben visibili dove c’è scritto “parcheggio non custodito”.

Lascia un commento