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Nel parcheggio gratis e non custodito del supermercato, nessun rimborso dei danni da incendio

Lo ha appena stabilito la Cassazione, dando torto all’automobilista

Nel parcheggio gratis e non custodito del supermercato, nessun rimborso dei danni da incendio

Entro nel parcheggio gratis e non custodito del supermercato, lascio l’auto, faccio la spesa, torno e la trovo danneggiata da un incendio. Vengo indennizzato? Per l’ordinanza 9883/2021 della Cassazione, no, nessun rimborso dei danni da incendio. Quindi, il povero guidatore paga le riparazioni, più tutte le spese legali nei mesi di battaglia giudiziaria. Il proprietario dell’area non ha responsabilità né obbligo di custodia.

Parcheggio gratis e non custodito del supermercato: si va avanti dal 2012

La questione risale al 2012. Il Giudice di Pace rigetta la domanda, ritenendo che il contratto avente a oggetto l’auto dovesse essere qualificato come contratto di locazione d’area gratuito. E non come contratto di deposito gratuito. Con conseguente mancanza di obbligo di custodia e di responsabilità a carico della società convenuta. In ragione della mancata regolazione del flusso delle auto in entrata ed in uscita. Mediante sbarre azionate manualmente o automatizzate. Non ci sono sistemi di videosorveglianza e di vigilantes. E tutto è gratuito.

Il proprietario si appella. Ma perde in Tribunale: nel parcheggio gratis e non custodito del supermercato, nessun rimborso dei danni da incendio. Fra le due pareti, non è intercorso un contratto di deposito o di parcheggio gratuito con obbligo di custodia, mancando l’attività di consegna dell’auto. La locazione gratuita d’area non aveva ingenerato alcuna aspettativa di custodia.

Ma l’uomo insiste. Va in Cassazione. Il cliente consegna la sua auto al titolare, ricevendone in cambio un documento che lo legittima a riprenderla. È quindi evidente la preponderanza dell’elemento dell’affidamento del veicolo con conseguente obbligo di custodia e di riconsegna secondo lo schema generale del contratto di deposito

In realtà, per la Cassazione, l’obbligo di custodia non è escluso a priori, ma può dirsi ricorrente solo se risulti che l’utente abbia inteso assicurarsi la conservazione del bene: nel caso di parcheggio oneroso, prevedendo un corrispettivo più elevato.

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