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Albero cade sulle auto in una strada privata: Anas e Comune non risarciscono

Lo ha deciso il Tribunale di Verbania: niente indennizzo ai proprietari delle macchine

albero auto

La scena è questa: due automobilisti percorrono, con la loro vettura, una strada privata. Causa maltempo, un albero cade sulle auto e le danneggia seriamente. E chiedono il rimborso ad Anas e Comune. Secondo i cittadini, ente e custode hanno l’obbligo di tagliare tutte le piante della proprietà privata prospicienti il tratto pubblico. Ma si vedono negare l’indennizzo.

Si va in causa. Il Tribunale di Verbania, capoluogo della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte. I giudici danno ragione ad Anas e Comune. Non è rilevante, infatti, ai fini della configurabilità della responsabilità da cose in custodia che una delle radici sfori a lato della strada. Così la sentenza numero 26/21, che respinge la richiesta di risarcimento avanzata da due automobilisti.

La domanda aveva un obiettivo: ottenere il ristoro da Comune e Anas per un incidente causato dalla caduta di un albero sul tratto stradale. Su cui i ricorrenti in quel momento stavano viaggiando. Per gli automobilisti, ‘ente locale e il custode erano responsabili, ai sensi dell’articolo 2051 del Codice Civile, perché una delle radici dell’albero si trovava sul ciglio del tratto insieme a numerose altre piante che invadevano la carreggiata.

Ma la perizia tecnica esclude la colpa di Anas e Comune. La radice nasce dal terreno posto a monte della strada da cui dipartono le radici di maggior consistenza, di proprietà di un terzo o dei suoi eventuali eredi qualora esistenti.

Albero cade sulle auto: che incubo

Non conta che l’albero si fosse radicato anche nella ripa laterale della strada: non vale a superare la prova della proprietà in capo al terzo, derivante dall’individuazione del punto nel quale è nato l’albero.

Ma allora, a chi chiedono il rimborso? Gli automobilisti deducono che, in mancanza di eredi, la proprietà della strada sarebbe dello Stato e, dunque, dell’Anas in quanto ente custode.

Risposta dei giudici: no. L’attività di gestione dell’Anas riguarda, in primo luogo, solo i tratti stradali e, in secondo luogo, solo quelli identificati dalla legge dello Stato. Ente locale e custode non rispondono anche dei fondi privati sui quali c’è un obbligo di vigilanza. Ma non di manutenzione.

Quando si dice la sfortuna, come nel caso dei monopattini: vedi qui.

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