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Assicurazione auto: quando la Rca copre i danni del contraente se lui non guida ed è trasportato

Sedersi a fianco e far guidare un amico trasforma il contraente della polizza in terzo trasportato ed è risarcito in caso di sinistro, ma ci sono alcune esclusioni.

polizza Rc auto

Oggi affrontiamo una fattispecie di situazione che è molto frequente quando si circola in auto e che necessita di alcuni chiarimenti dal punto di vista assicurativo. Come si sa la polizza Rca, quella obbligatoria per circolare copre i danni che il veicolo può provocare ai terzi. Per soggetti terzi si intendono gli altri veicoli e le altre persone coinvolte in un sinistro causato dalla nostra auto, ma anche le persone che erano a bordo del nostro veicolo.

Parliamo naturalmente di sinistro causato da responsabilità nostra, perché se invece noi e il nostro veicolo sono vittima di un sinistro causato da altro veicolo, per il rovescio della medaglia diventiamo noi soggetti terzi.

In pratica in caso di sinistro, se nella polizza auto non è previsto l’infortunio del conducente, tutti vengono risarciti dalla nostra polizza Rc Auto, veicoli e persone, ad esclusione del conducente e del nostro veicolo.

Se conducente e contraente del nostro veicolo combaciano non esistono casi particolari da esaminare. Diverso invece il caso di proprietario del veicolo e contraente della polizza che al momento del sinistro non guida ma è un trasportato. In questo caso il risarcimento riguarda il contraente o chi guida il veicolo?

 

Auto fatta guidare ad un amico e sinistro, come funziona?

Capita spesso che si presta l’auto ad un amico piuttosto che ad un parente e durante i viaggi è frequente alternarsi alla guida con i presenti nell’abitacolo. Quando si verifica un sinistro però, la situazione potrebbe causare non pochi problemi dal punto di vista assicurativo.

Come anticipato in premessa, la polizza Rc Auto classica, non copre i danni subiti in un sinistro auto, dal conducente del veicolo se è ritenuto responsabile del sinistro stesso.

Conducente abbiamo detto, perché questa è la definizione esatta del soggetto che non verrebbe risarcito in caso di sinistro. E conducente e contraente della polizza non necessariamente devono coincidere proprio in virtù del fatto che l’auto all’atto del sinistro può benissimo essere utilizzata da un’altra persona.

In questi casi, il contraente della polizza se è seduto a fianco del suo amico a cui ha fatto guidare l’auto, oppure se è seduto dietro, diventa automaticamente un soggetto terzo trasportato e meritevole di risarcimento da parte della compagnia di assicurazione come tutti gli altri soggetti terzi. È l’amico a cui si è fatta guidare l’auto a diventare non risarcibile in quanto conducente del veicolo.

Clausole e rivalsa da parte della compagnia

Il caso prima citato riguarda una situazione tipica durante la circolazione auto e una situazione altrettanto tipica per le polizze Rc Auto canoniche, senza clausole di guida esclusiva. Infatti può capitare a volte che una polizza Rc Auto preveda, dietro un risparmio sul premio assicurativo, che l’auto sia guidata esclusivamente dal titolare della polizza. E può capitare che la clausola inserita nel contratto escluda l’utilizzo del veicolo a persone sotto una determinata età o con una patente presa da poco tempo.

In tutti questi casi occorre prestare maggiore attenzione a chi si presta l’auto. Infatti il contraente della polizza ha accettato le clausole sottoscrivendone il contratto e risparmiando dei soldi proprio in virtù di queste clausole.

Infatti in situazioni del genere (che sono tipiche anche delle auto a noleggio o in leasing), essendo l’atto del prestito dell’auto, un atto effettuato in violazione delle norme contrattuali con la compagnia di assicurazione, il contraente della polizza va incontro a spiacevoli situazioni.

L’assicurazione infatti andrà comunque a risarcire i danni ai terzi causati dalla nostra auto e dal guidatore a cui abbiamo prestato il veicolo, anche se momentaneamente. La legge prevede che i terzi siano sempre risarciti. Il problema è che la nostra compagnia, proprio in virtù della violazione di quanto stabilito nel contratto, potrà avviare la cosiddetta rivalsa, cioè potrà rivalersi sul contraente dell’assicurazione per recuperare i soldi dei risarcimenti effettuati ai terzi.

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