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Rc Auto e acconto sulla liquidazione del danno, ecco di cosa si tratta e quando si riceve

In deroga alla procedura standard il danneggiato a seguito di sinistro stradale può ricevere anche un acconto su quanto gli spetta di risarcimento.

 

Acconto sulla liquidazione del danno, un istituto troppo poco conosciuto e sul quale molti automobilisti sono ignari. Si tratta di un istituto che è contemplato dal Codice delle Assicurazioni. Ma di cosa si tratta per davvero e cos’è questo anticipo? Ecco un approfondimento con tutte le cose che è necessario conoscere e quando scatta questa liquidazione del danno anticipata.

 

 

Acconto sulla liquidazione del danno cos’è?

La materia della liquidazione del danno è disciplinato dal Codice della delle Assicurazioni Private e precisamente all’articolo n° 147.

Ma se sulla liquidazione del danno in quanto tale, la materia è abbastanza semplice poiché le assicurazione sono chiamate a risarcire i danneggiati a seguito di sinistri stradali nel momento in cui un conducente venga ritenuti responsabile di aver causato il sinistro, diverso è il caso dell’anticipo sulla liquidazione.

Un argomenti che come detto necessità dei divieti approfondimenti. Per anticipo sulla liquidazione del danno si intende un vero e proprio anticipo sul risarcimento del danno.

Un anticipo che la compagnia di assicurazione chiamata a pagare, versa in anticipo al danneggiato in deroga a quella che potremmo definire tranquillamente la procedura standard. L’anticipo della liquidazione del risarcimento infatti è una cosa che teoricamente non sarebbe ammissibile dal momento che l’importo dell’indennizzo dovrebbe essere elargito al danneggiato, solo quando si conclude la procedura di quantificazione del danno subito.

 

Le due condizioni utili a richiedere l’anticipo

 

Prima di avere la corretta determinazione del danno subito dal danneggiato, la liquidazione non dovrebbe essere possibile, ma in deroga a questa procedura canonica, il danneggiato può richiedere l’anticipazione. Una facoltà che può essere possibile solo in due casi. L’anticipazione della liquidazione del danno a seguito di sinistro auto si può richiedere nel caso in cui il danneggiato si dimostri in condizione di bisogno. Una condizione di necessità che deve essere scaturita dal sinistro stradale da cui parte la richiesta di risarcimento del danno.

In altri termini se il danneggiato a seguito di sinistro stradale ha visto peggiorare la sua condizione di vita economicamente o fisicamente, può richiedere l’anticipazione del risarcimento del danno anche prima che la pratica sia definitivamente conclusa e che sia determinato il vero risarcimento spettante.

L’anticipazione del risarcimento può sopraggiungere anche d’ufficio da parte del giudice chiamato a deliberare su un sinistro auto in relazione alle responsabilità delle parti. Quando la colpa di uno dei conducenti è provata oltre ogni ragionevole dubbio, perché magari il responsabile del sinistro si trovava alla guida del veicolo in condizioni di alterazione da droghe, alcol o altre sostanze, l’anticipazione della liquidazione del danno alla parte lesa può avere luogo.

 

Le indicazioni del Codice delle Assicurazioni sull’acconto della liquidazione del danno

Come anticipato in premessa, è l’articolo n° 147 del Codice delle Assicurazioni Private a stabilire le regole da seguire per l’acconto della liquidazione del danno. Le due circostanze prima citate sono richiamate proprio dall’articolo n° 147 del Codice che testualmente sottolinea che  “nel corso del giudizio di primo grado che riguarda un sinistro stradale, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno”.

Per quanto riguarda eventuali gravi responsabilità del conducente a cui è addebitabile il sinistro, il comma due dello stesso articolo del Codice delle Assicurazioni Private prevede che “il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva, provvede all’assegnazione della somma nei limiti dei 4/5 della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza”.

Va ricordato che è sempre il giudice che deve decidere in questo senso, cioè andando a garantire l’acconto al danneggiato.

 

Il giudice infatti, o a seguito dell’accertamento sulla responsabilità dell’accaduto  o a seguito della manifestazione di bisogno del danneggiato, “può quindi decidere di imporre alla compagnia assicurativa che deve pagare il danno, di provvedere al versamento dell’acconto sulla liquidazione totale”. Va ricordato infine che l’acconto massimo concedibile per entrambe le fattispecie di situazione prima descritte non può essere superiore ai 4/5 dell’ipotetico e presumibile rimborso effettivo spettante al danneggiato.

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