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Sinistri stradali e risarcimento: termini e differenze tra prescrizione lunga e corta

Quando la prescrizione per le richieste di risarcimento diventa lunga e quando invece è biennale.

Costi Assicurazione incidenti auto

 

Assicurare un veicolo con la Rca è un obbligo di legge che serve a tutelare il contraente nel caso in cui si renda responsabile di un sinistro stradale e i terzi che magari sono stati vittime del sinistro e vanno risarciti. Circolare senza polizza è illegale proprio per i motivi sopra citati. Nel momento in cui si verifica un incidente stradale, le compagnie di assicurazione sono tenute a erogare il risarcimento del danno, ovvero a pagare la parte lesa del sinistro. Che ci siano solo danni alle cose, cioè ai veicoli coinvolti o danni anche alle persone, la compagnia di assicurazione è tenuta a liquidare il danno.

Oggi affrontiamo il discorso del risarcimento del danno dal punto di vista temporale, ovvero, sulle tempistiche di richiesta. Infatti anche per le richieste di risarcimento ad una compagnia di assicurazione esiste il rischio scadenza, la cosiddetta prescrizione.

Entro quanto tempo si può richiedere il risarcimento

In materia risarcimento del danno esiste la prescrizione e per quanto riguarda quella per i sinistri auto, è nettamente più breve di quella per i risarcimenti ordinari. Il risarcimento del danno derivante da sinistri stradali va richiesto entro un determinato periodo, anche se molto varia dalla tipologia di sinistro e dagli effetti che il sinistro ha causato.

In effetti se nel sinistro stradale si configura un illecito che sfocia nel civile o nel penale, la prescrizione allunga i suoi termini. In pratica, il risarcimento del danno a seguito di una condotta che presuppone un reato, può essere richiesto con termini più lunghi.

Diverso il caso di sinistri che potremmo definire meno gravi, nel senso che riguardano danni alle persone o alle cose, senza che il responsabile del sinistro abbia prodotto condotte illecite. In questo caso la prescrizione per le richieste di risarcimento scatta decorsi due anni dalla data del sinistro. Si tratta di una scadenza nettamente inferiore a tutte le altre forme di risarcimento del danno derivante da quelli che in giurisprudenza vengono definiti “casi di responsabilità extracontrattuale”. Infatti se per le richieste di risarcimento a seguito di incidente stradale la prescrizione è di due anni, per le altre fattispecie di richieste risarcitorie la prescrizione è di 5 anni.

La prescrizione in caso di reato e illecito

Come detto sopra, la prescrizione di due anni per le richieste di risarcimento da sinistro stradale diventa più lunga nel caso in cui il sinistro nasconda illecito e reati. La normativa vigente prevede letteralmente che “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile”.

In sostanza, anche la prescrizione seguirà i termini imposti per il reato. In genere, quando scatta l’ipotesi di reato, come quello relativo a “lesioni grave colpose”, la richiesta risarcitoria segue la prescrizione di 6 anni così come si prescrive il reato. La vittima del reato o della condotta illecita avrà 6 anni di tempo per produrre la richiesta di risarcimento del danno.

E non è assolutamente difficile rientrare in una con annesse le lesioni grave colpose. Basti pensare che questa tipologia di illecito scatta in automatico nel momento in cui un automobilista, magari per distrazione, investe un pedone che sta attraversando la strada regolarmente sulle strisce pedonali.

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