in

Incidente con auto avuta in prestito da un amico, chi paga i danni?

Aumento di premio, eventuale rivalsa, regole sulla ricaduta delle responsabilità e cosa occorre sapere quando si usa una auto non propria.

polizza Rc auto

 

Un quesito molto particolare e molto interessante per molti cittadini è relativo al caso di incidente con una auto data o ricevuta in prestito. Non è raro infatti usare l’auto di un amico piuttosto che di un parente. Che sia la persona che ha prestato l’auto, o chi l’ha ricevuta in prestito, i dubbi in caso di sinistro sono tanti. La domanda che molti si pongono è su chi ricada la responsabilità in caso di sinistro, cioè sul conducente momentaneo o sul proprietario del veicolo.

La materia è particolarmente controversa dal momento che gli effetti di un evento del genere vanno oltre il semplice rapporto tra chi presta e chi riceve. Il caso, nato dentro la fattispecie di utilizzo di un veicolo prima citata (l’auto prestata), arrivare a toccare anche l’assicurazione. Ed a volte si arriva a limitare i risarcimenti danni che le Compagnie di assicurazione dovrebbero elargire a seguito di sinistro stradale.

Incidente auto, la responsabilità è del conducente o del proprietario?

Prestare una auto ad un’altra persona può senza ombra di dubbio esporre a situazioni non certo piacevoli. Basta immaginare il caso in cui la persona a cui abbiamo prestato l’auto, sia coinvolta in un sinistro stradale. Sinistro in cui naturalmente, il soggetto a cui abbiamo ceduto temporaneamente l’auto sia il responsabile.  Sulla nostra auto ricade la responsabilità di tale incidente. Ma tale responsabilità ricade e sull’utilizzatore del nostro veicolo? Cioè, chi paga i danni in queste particolari ma non rare situazioni?

In linea di massima a pagare sono sempre le assicurazioni. E in questo caso la nostra assicurazione. Ma come si sa, essendo strutturate sul meccanismo bonus malus, cagionare un sinistro e costringere la propria compagnia a pagare il danno ai terzi, produce un inevitabile aumento di premio che ricade sul contraente dell’assicurazione. Dopo un sinistro la polizza alla scadenza annuale de contratto e i sede di rinnovo dello stesso, salirà di prezzo perché per un sinistro si perdono due classi di merito.

L’incidente causato da un amico con il nostro veicolo, presuppone che sia l’assicurazione del nostro veicolo ad essere coinvolta nel risarcimento del danno.

Il Codice Civile in questo senso è chiaro ed aiuta a risolvere quello che potremmo definire un dubbio normativo, cioè se possa essere coinvolta l’assicurazione del conducente occasionale del nostro veicolo salvaguardando la nostra. “Il proprietario dell’auto è, di norma, responsabile oggettivo per tutti i danni causati dal proprio mezzo”, questa è la regola stabilita dal Codice Civile.

Prestare l’auto ad un amico, se responsabile nessun risarcimento

In altri termini, riducendo tutto alla norma stabilita dal Codice, niente riparazione a spese della compagnia assicurativa. In caso di sinistro in cui è coinvolta la nostra auto data in prestito ad un amico che è anche responsabile del sinistro, il danno alla nostra auto non avrà alcun risarcimento assicurativo. Nessun rischio per i terzi. Infatti il danneggiato, ovvero l’altro veicolo su cui è finito addosso il nostro amico, o le altre persone esterne coinvolte, hanno tutti i diritti di chiedere il risarcimento del danno alla nostra Compagnia. Nel momento che il danneggiato ha preso gli estremi dell’assicurazione del nostro veicolo e il numero di targa, la procedura va avanti.

In pratica, a risarcire i coinvolti nel sinistro è sempre l’assicurazione dell’auto e questa regola prescinde da chi sia a guidare l’auto in quel preciso istante in cui è stata coinvolta nel sinistro.

Il risarcimento è a carico dell’assicurazione del proprietario e non di quella del conducente che sarà quindi penalizzato anche dall’aumento del prezzo della propria assicurazione. Oltre il danno la beffa, perché ci sarà anche da sistemare la propria auto.

Citare in giudizio l’amico per un incidente con la nostra auto, serve a qualcosa?

L’unica strada che può intraprendere il proprietario del veicolo è citare in giudizio l’amico a cui si è prestata l’auto. In pratica occorre fare causa al proprio amico per ottenere il rimborso dei danni subiti, compreso l’aumento di premio assicurativo.

La situazione potrebbe arrivare ad essere ancora più seria nel caso in cui la propria polizza Rca non prevedeva l’auto prestata, o meglio, prevedeva la guida esclusiva da parte del contraente della polizza e proprietario del veicolo. Si tratta di una delle clausole più presenti nei contratti di assicurazione, a prescindere dalla Compagnia di Assicurazione a cui ci si rivolge. Per risparmiare sul prezzo infatti, molte Compagnie offrono sconti a chi dichiara in sede di stipula del contratto, che l’auto non è guidata da altri che non siano il proprietario del veicolo.

In questo caso, dal momento che la legge impone alla Compagnia Assicuratrice di risarcire sempre e comunque i terzi danneggiati, è assai plausibile che la Compagnia stessa dopo aver pagato i danni commessi dal nostro veicolo anche se non guidati dalla persona indicata nel contratto, si rivalga su quest’ultimo. Si tratta di un tipico esempio di rivalsa della Compagnia verso un proprio cliente.

Lascia un commento