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Le novità per l’automobilista in pandemia

Che cosa è cambiato col Covid-19 per chi guida un’auto: le più recenti modifiche normative

auto corona

Numerose le novità per l’automobilista in pandemia che va in giro con l’autocertificazione. Hai un’assicurazione Rc auto? Per fronteggiare la pandemia di coronavirus, il Governo ha pensato ad alcune norme a favore dell’automobilista. La prima riguarda proprio la polizza. Infatti, qualcuno non ha i soldi per pagare la Rca per tempo.

1) Le novità per l’automobilista in pandemia: Rca

Fino al 31 luglio 2020, è portato a 30 giorni il periodo entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia. Prestata con il contratto assicurativo in assenza di rinnovo o di stipula di una nuova polizza.

Fino al 31 luglio 2020 è consentito circolare senza applicazione di sanzioni per 30 giorni dopo la data di scadenza della polizza o della rata di pagamento del premio se frazionato. Non trova pertanto applicazione la facoltà di ridurre a metà la sanzione amministrativa nel caso di riattivazione della polizza entro 30 giorni.

  • Prima, la tolleranza era di 15 giorni, ora di 30 giorni. Per esempio, se prima scadeva a fine giugno, con tolleranza metà luglio, ora la tolleranza è a fine luglio.
  • Tutto questo vale solo per la Rca. Non vale per le polizze accessorie facoltative: Kasko, Furto e incendio o altro.
  • Occhio alle bufale online. Qualcuno scrive che nei giorni di tolleranza l’auto va lasciata in box o in garage: fesserie. L’auto ha la Rca, circola, si può lasciare in sosta in strada. Se no, che tolleranza sarebbe?
  • Attenzione all’altra fake news: secondo alcuni siti, è prevista la sospensione del pagamento dei premi. Non è vero: si paga come prima.

2) Le novità per l’automobilista in pandemia: verbali da Codice della Strada

Come spiega l’Egaf, i termini di notificazione dei verbali al Codice della Strada., di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali, sono sospesi a decorrere dal 10 marzo 2020. Fino al 15 maggio 2020.

La somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni (anziché 5 come previsto) dalla contestazione o notifica della violazione. Questo termine di 30 giorni decorre dal 16 maggio 2020.

La competenza a irrogare le sanzioni appartiene a:

  • prefetto, per inosservanza norme nazionali o locali;
  • presidente della regione (ovvero altra autorità delegata sulla base delle norme regionali), per inosservanza dei provvedimenti temporanei nelle materie di competenza della Regione;
  • sindaco, o altro ufficio delegato, sulla base delle norme regionali o regolamenti locali, per inosservanza dei provvedimenti temporanei nelle materie di competenza del sindaco.

3) Multa di 533 euro a chi guida senza poterlo fare

Chi guida senza permesso prende una multa di 533 euro. Con sconto del 30% se pagato entro metà giugno: 373 euro. A chi si paga?

  • Per verbali di competenza del Prefetto, destinati allo Stato, da chiunque sia accertata la violazione: con versamento in conto corrente bancario IBAN IT12A 0100003245350014356006. Il trasgressore ha coordinate e intestazione del bonifico, insieme al verbale, con indirizzamento del pagamento a favore dello Stato (Tesoreria centrale di Roma). Il bonifico deve recare nella causale nome e cognome del trasgressore, numero di verbale e data di accertamento.
  • Le amministrazioni diverse dallo Stato possono prevedere modalità di pagamento diverse (da indicare nel verbale di contestazione), salvo l’obbligo di versare le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa.
  • Per verbali di competenza della regione, destinati alla regione, da chiunque sia accertata la violazione: modalità di pagamento definite dalla regione (ovvero ufficio regionale o altro organismo individuato dalle leggi regionali). Ci sono le indicazione delle coordinate bancarie/postali di versamento del provento (IBAN), o altra modalità ammessa.
  • Per verbali competenza del sindaco, destinati al comune, da chiunque sia accertata la violazione: modalità di pagamento definite dal comune (ovvero da norme regionali o regolamenti locali). Specificato nel corpo del verbale di contestazione (o nel documento allegato richiamato), esatta indicazione delle coordinate bancarie/ postali di versamento del provento (IBAN), o altra modalità ammessa.

4) Per chi è positivo e viaggia

Se è provata una volontaria e consapevole intenzione di diffusione del contagio, dice l’Egaf, e ricorrono presupposti (se si è creata epidemia o focolaio epidemico), si contesta anche un reato. Se la violazione della quarantena è compiuta da persona non dichiarata positiva (o non ancora dichiarata) ma posta in isolamento perché ha avuto contatti con una persona positiva, non ricorre il reato ma si applica la violazione amministrativa.

5) Autocertificazione: vera o falsa?

Se le dichiarazioni rese dall’interessato nell’autocertificazione non sono certificabili o attestabili, il controllo può essere effettuato tramite verifiche in loco. Facendo riferimento agli ordinari strumenti di diritto processuale penale. Tali verifiche possono essere eseguite da parte dell’ufficio procedente oppure, se quest’ultimo non ne ha la competenza, attraverso il competente organo della pubblica amministrazione o il soggetto che svolge attività professionale.

Queste verifiche possono essere eseguite da parte dell’ufficio procedente oppure, se quest’ultimo non ne ha la competenza, attraverso il competente organo della pubblica amministrazione o il soggetto che svolge attività professionale.

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