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Tasse box auto Milano: il Comune vince

Per la Ctp di Milano, legittimo il no del Comune meneghino alla richiesta di restituzione di quanto pagato 

Tasse box auto Milano: perde il cittadino, vince il Comune. A decretarlo, la Commissione tributaria provinciale di Milano. Con sentenza 4262, terza sezione, del 14 ottobre 2019: presidente Locatelli, relatore Chiametti . Secondo la Ctp, è legittimo il no del Comune meneghino alla richiesta di restituzione di quanto pagato da un contribuente tra il 2014 e il 2017. Lo dice il regolamento municipale.

Tasse box auto Milano: il no di Palazzo Marino

Per la Ctp di Milano, è giusto il no opposto dal Comune al rimborso della Tari pagata per un box nel periodo tra il 2014 e il 2017. Perché è nata la controversia? Per la modalità di tassazione delle pertinenze all’abitazione principale, sulla quale si sono registrate circolari ministeriali e varie interrogazioni parlamentari: dal pasticcio burocratico, esce vincente il Comune, perdente il cittadino.

Tasse box auto: un bel rompicapo

In linguaggio burocratese, la circolare 1/DF del 2017 del ministero delle Finanze aveva precisato che nell’utenza domestica sono incluse due cose: la superficie adibita ad abitazione, e la superficie delle relative pertinenze. Morale: la quota fissa di ciascuna utenza domestica come dev’essere calcolata? Si moltiplica la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa. E la quota variabile? È un valore assoluto: un importo rapportato al numero degli occupanti.

L’interpretazione del Comune sulla tassa del box

Ma il Comune di Milano prevede un meccanismo di sommatoria delle superfici dell’alloggio con quelle dei locali pertinenziali: escludeva i box. Li equiparava ad abitazioni. Risultato: un box di superficie di 35 metri quadrati è tassato come un’abitazione occupata da tre persone.

La tassa sul box va pagata

Il cittadino si è opposto alla tassa sul box. La Ctp ha negato il diritto al rimborso. Vale il regolamento comunale, fonte normativa secondaria che prevale sulla circolare ministeriale. Questa non vincola né i contribuenti né i giudici. E non costituisce fonte del diritto. In punta di diritto, aggiungiamo noi, può darsi che il Comune abbia ragione. Tuttavia, sono gli stessi Comuni che, quando fa comodo a loro, si basano sulle circolari ministeriali come fossero la Bibbia…

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