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Guida sotto l’effetto di droga: la prova è decisiva

Non basta provare che il guidatore è sotto l’effetto di droga: va provato che ha preso la droga poco prima di guidare

Guida sotto l’effetto di droga: l’articolo 187 del Codice della Strada è da sempre al centro di polemiche. Ancora di più in questi giorni dopo i numerosi incidenti mortali col guidatore in stato alterato. Che è punito con l’ammenda di 1.500 euro e l’arresto da sei mesi a un anno. Più la sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, è sempre disposta la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea.

Guida sotto l’effetto di droga: serve la prova

Per legge, però, va provato che la droga sia stata presa poco prima di porsi al volante. Senza questa prova, niente multa. Per integrare il reato si devono realizzare le seguenti due condizioni: la guida di un veicolo in stato di alterazione psico-fisica; che tale stato sia correlato con l’uso di sostanze psicoattive. Sentiamo la procedura. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti, gli organi di Polizia stradale, secondo le direttive fornite dal ministero dell’Interno, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove. Anche attraverso apparecchi portatili. Nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica. Esito positivo? I conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali. Su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia.

Lavoro di pubblica utilità

Se non c’è stato nessun incidente, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità. È la prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale. Presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. Nonché nella partecipazione a un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente. Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro a un giorno di lavoro di pubblica utilità.

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