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Incidente senza Rc auto: proprietario e guidatore pagano

La Cassazione si esprime in materia di incidente senza Rc auto: proprietario e guidatore pagano i danni. Ordinanza chiara

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Se il proprietario ha la Rc auto, e causa un incidente, la compagnia paga i danni alla vittima dell’altra vettura. Se il proprietario non ha la Rc auto, e causa un sinistro, nessuna compagnia paga i danni alla vittima dell’altra vettura: ci pensa il proprietario. Ma ecco un terzo caso. Il titolare dà l’auto al guidatore: questi causa un sinistro al volante di una macchina senza assicurazione. Chi paga i danni? Per la Cassazione, faranno in parte il proprietario e in parte il guidatore: ordinanza 40592/2021

Infatti, il guidatore deve assolutamente verificare che il veicolo sia in regola. Come il comandante di un aereo: deve sincerarsi che tutto sia ok. In quanto al danneggiato, si rivolgerà al Fondo vittime della strada. Che poi si rivale su proprietario e guidatore: esige per legge tutto l’indennizzo. Per danni all’auto, sono dolori. Per lesioni fisiche o morte, sono milioni di euro talvolta: attenzione.

La Cassazione è perentoria: l’obbligazione grava su entrambi giacché ciascuno ha dato luogo, con la propria omissione, all’insorgenza del debito comune verso l’impresa designata.

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Titolare e conducente: quanto indennizzo Rc auto a testa

Ma esattamente, ponendo che l’indennizzo sia di 10.000 euro, quanto paga il proprietario e quanto il guidatore? Sentiamo la Cassazione: lo stabilire, poi, in che misura debba avvenire il riparto, è questione che andrà valutata ai sensi dell’articolo 2055 del Codice Civile. Se le responsabilità di proprietario e guidatore sono a metà, saranno 5.000 euro a testa.

L’articolo 122 del Codice delle assicurazioni addossa l’obbligo di stipulare un’assicurazione della responsabilità civile non al proprietario, ma a chiunque metta in circolazione un veicolo a motore senza guida di rotaie.

Pertanto l’eventuale affidamento del conducente sul fatto che il proprietario abbia stipulato un’assicurazione della Rca è irrilevante ai fini dell’esclusione della responsabilità del primo verso i terzi danneggiati e verso l’impresa designata, dal momento che è preciso dovere di chi circola accertarsi dell’esistenza della copertura assicurativa.

Chiaro che se il guidatore viene ingannato, anzi fregato, dal proprietario, il quale esibisce un certificato Rca falso, le colpe del conducente saranno zero.

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