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RCA e tacito rinnovo: a volte si può ancora essere costretti a pagare

Se per la RCA il tacito rinnovo è stato abolito da tempo, può essere ancora in funzione per le garanzie accessorie

polizza RCA

Il tacito rinnovo quando si parla di contratti è l’istituto che determina la prosecuzione di quanto sottoscritto in sede di stipula dello stesso. In pratica, con il tacito rinnovo un contratto si rinnova in automatico in tutti i suoi aspetti se entro una determinata scadenza non sopraggiunge la disdetta di una delle parti in causa.

Dagli abbonamenti per la Tv in Pay per view ai servizi di telefonia ma anche alle polizze auto, il tacito rinnovo è un istituto che ha interessato e continua a farlo, milioni di consumatori. Nel momento in cui non sopraggiungono disdette, recessi o risoluzioni del contratto, il tacito rinnovo producendo la conferma i toto di quest’ultimo, ha come effetto la prosecuzione tanto dei diritti che degli obblighi che il contratto stesso prevede.

Per esempio, nel contratto di assicurazione, con il tacito rinnovo, le coperture assicurative previste vengono estese al periodo successivo alla scadenza e per la durata classica del contratto. Allo stesso tempo il contraente diventa immediatamente obbligato a pagare di nuovo il premio assicurativo pattuito. Certo, nei contratti esistono clausole e vincoli inseriti in sede di stipula dello stesso, che possono variare in base ai casi specifici, ma in linea di massima un contratto tacitamente rinnovato funziona come prima abbiamo descritto.

In materia assicurazioni auto il tacito rinnovo da anni non esiste più, ma ci sono alcuni aspetti che riguardano queste tipologie di polizze da approfondire, perché spesso ci sono sottigliezze che pochi conoscono.

Tacito rinnovo RC Auto, dal 2013 non esiste più

Il tacito rinnovo per la polizza obbligatoria per circolare con i veicoli a motore, cioè con la polizza RC auto è stato abolito. In altri termini, dal 2013 ad ogni scadenza del contratto assicurativo (parliamo di scadenza annuale, perché le polizze Rc Auto spesso hanno scadenze intermedie ma che sono relative solo al pagamento e non alla durata prestabilita del contratto che è sempre annuale), il contraente in primo luogo è libero di cambiare compagnia, ma anche se resta alla stessa, va a stipulare di fatto un nuovo contratto di assicurazione.

Un contratto ex novo, perché anche se sembra tutto in continuità, dal punto di vista tecnico si stipula un vero e proprio nuovo documento con garanzie che possono essere modificate in sede di contrattazione.

Dal 2013 non è più fatto obbligo di disdire il contratto almeno 30 giorni prima della sua scadenza annuale come era in precedenza, quando proprio i 30 giorni determinavano il tacito rinnovo in assenza di disdetta.

Il tacito rinnovo può riguardare ancora alcuni aspetti delle polizze assicurative sulle auto

L’abrogazione dell’obbligo di disdire le polizze assicurative sulle auto è nata per garantire la libera circolazione dei clienti nel mercato delle assicurazioni auto, perché i termini di disdetta in vigore fino al 2013, spesso bloccavano un automobilista presso la stessa compagnia anche se avrebbe voluto cambiare ed a prescindere da eventuali aumenti di premio.

In pratica, una normativa precedente che era piuttosto restrittiva e penalizzante nei confronti dei consumatori finali che diventavano la parte debole del contratto dal momento che la compagnia aveva il coltello dalla parte del manico, non potendo il cliente andare via e cambiare assicurazione.

C’è da dire però che il tacito rinnovo è stato abolito solo per quanto riguarda il contratto RC Auto e non per alcune garanzie accessorie che spesso accompagnano la polizza obbligatoria per circolare.

Le garanzie accessorie all’assicurazione Rc Auto potrebbero non essere escluse dal tacito rinnovo. Tornando per un attimo alle regole generali dei contratti assicurativi, anche senza tacito rinnovo, la compagnia assicurativa presso cui è in atto il contratto RC auto, è tenuta a dare avviso dell’imminente scadenza della polizza, almeno 30 giorni prima della stessa. Inoltre, per legge, la compagnia di assicurazione  deve coprire il suo cliente anche oltre la scadenza e per il termine massimo di 15 giorni.

Si tratta di due aspetti che non sono cambiati rispetto al passato e che non hanno subito variazioni rispetto al fatto che il tacito rinnovo è stato abolito. Ma ripetiamo, questo tacito rinnovo non vale più solo per le polizze Rc Auto. Se per esempio ci sono delle garanzie accessorie oltre alla copertura obbligatoria per danni da responsabilità civile, occorre distinguere tra garanzie inserite dentro il contratto RCA o esterne.

Garanzie accessorie ed aggiuntive, la differenza tra esterne o interne al contratto Rc Auto

Prendiamo per esempio la garanzia furto e incendio. Se questa garanzia è annessa al contratto Rc Auto, cioè se ne fa parte integrante (ed è facile verificarlo dal contratto stesso che riporta nel dettaglio tutte le coperture per cui si è provveduto a pagare il premio), alla scadenza dell’anno, come per la copertura RCA, anche il furto e incendio deve essere rinnovato co un nuovo contratto. Nessun tacito rinnovo quindi.

Nella maggior parte dei casi, coperture per furto e incendio, assistenza stradale, cristalli, atti vandalici, eventi atmosferici e tutela legale per esempio, sono inseriti all’interno del contratto Rc Auto, e seguono le stesse regole su scadenze, 15 giorni di copertura, obbligo di preavviso di scadenza ed assenza di tacito rinnovo.

Se invece alcune garanzie sono esterne al contratto Rc Auto, cioè se nascono con un contratto a se stante, è possibile che senza disdetta almeno 30 giorni prima, il contraente si trovi a dover pagare di nuovo il premio presso la stessa compagnia, a prescindere dal fatto che si decida di cambiare compagnia per la Rc Auto e si vada avanti nel proposito.

In altri termini può accadere di restare assicurati per determinate garanzie con la vecchia compagnia, nonostante per la copertura Rc Auto si è passati ad altra azienda di assicurazione.

Un tipico esempio è quello della polizza a garanzia degli infortuni del conducente, che spesso sono polizze distaccate dalla Rc Auto come contratto, anche se collegate tra loro come copertura. E si può verificare il caso di essere obbligati a pagare lo stesso la polizza infortuni proprio per via del tacito rinnovo. In questo caso il soggetto interessato potrebbe restare assicurato per la copertura Rc Auto presso la compagnia X, mentre per la polizza infortuni presso la compagnia Y.

Bisogna fare attenzione a questo aspetto per evitare di pagare due volte per la stessa copertura. Infatti ci sono automobilisti convinti di essere liberi di cambiare compagnia, che vanno a stipulare nuovi contrati presso compagnie diverse, inserendo magari una copertura che dopo qualche giorno dalla scadenza, si scopre di essere da pagare obbligatoriamente alla vecchia compagnia.

Immaginiamo un automobilista che si reca dal nuovo assicuratore prescelto, per stipulare il nuovo contratto per la sua auto. Convinto di essere libero del tutto dal precedente contratto, sottoscrive oltre alla polizza Rc Auto, un nuovo contratto anche per l’infortunio del conducente. Dopo 15 giorni arriva a casa di costui la lettera della vecchia compagnia che intima il pagamento del premio per la vecchia polizza infortuni che non essendo intervenuta disdetta nei 30 giorni precedenti, si da per tacitamente rinnovata.

In questo caso il malcapitato si trova a dover pagare una garanzia due volte, sia al vecchi che al nuovo assicuratore. L’esempio della polizza infortuni è quello più calzante, anche perché si tratta di una polizza che spesso le compagnie vendono a parte rispetto a quella RCA. Ma spesso anche le polizza contro il furto e l’incendio sono a parte rispetto al classico contratto RCA. Casi frequenti questi che si manifestano per esempio, quando si acquista una auto pagandola a rate tramite finanziamento. Spesso infatti società finanziarie o banche chiedono una polizza furto e incendio per poter erogare il finanziamento richiesto per l’acquisto dell’auto come garanzia del prestito stesso.

In definitiva, se determinate garanzie aggiuntive sono state sottoscritte contestualmente alla polizza RC auto ricadendo nel medesimo contratto, nessun problema. Se  invece sono state sottoscritte con un contratto distinto rispetto a quello dell’assicurazione auto e compagnie assicurative possono ancora applicare il tacito rinnovo.

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