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Attestato di rischio: presto valido 10 anni, intanto chiarimenti Ivass

L’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni comunica alcuni chiarimenti relativi alla validità dell’attestato di rischio.

attestato di rischio

L’attestato di rischio è quel documento che certifica la storia assicurativa del proprietario di un veicolo negli ultimi 5 anni. È un documento di fondamentale importanza per il premio assicurativo da pagare perché tra i fattori che incidono su quello che è il corrispettivo da pagare per essere assicurati. 

Dall’attestato di rischio escono fuori i sinistri pregressi di un proprietario di un veicolo. E più sinistri per propria colpa sono stati causati dal proprietario di un veicolo, più alta sarà la classe di merito bonus malus assegnata e quindi più alto il premio da versare. Sulla validità di questo documento sono stati necessari dei chiarimenti da parte dell’Ivass. Infatti non sono pochi i dubbi di interpretazione relativi a questo particolare documento. 

Attestato di rischio, tutti i chiarimenti Ivass

Come detto, in materia RC Auto ma soprattutto in materia attestato di rischio, l’Ivass ha prodotto tutti i chiarimenti inviando una lettera ufficiale alle compagnie assicurative. Nella missiva si specificano i termini di validità del documento che certifica la storia assicurativa del proprietario del veicolo.

L’ attestato di rischio che da tempo ormai è esclusivamente in versione digitale, oggi segna il cosiddetto periodo di osservazione a 5 anni, anche se sembra che presto ci potrebbe essere una estensione a 10 anni. L’importanza del documento si evince pure dal fatto che si tratta dell’attestazione con cui un proprietario di auto può cambiare assicurazione portandosi dietro la classe di merito maturata negli anni. 

In assenza di attestato di rischio infatti, è evidente che ogni qual volta si cambia compagnia su dovrebbe ritornare alla classe 14 (ma questo non è effettivamente possibile dal momento che dalle banche dati si evincerebbe che non si tratta di veicolo nuovo immatricolato o di veicolo con nuovo cambio di proprietà).Alla base dei chiarimenti, la necessità di fugare i dubbi di interpretazione che negli ultimi tempi erano piuttosto frequenti e che causavano una assai difforme prassi usata dalle varie compagnie di assicurazione. 

Periodo di assicurazione scoperti 

Nel suo chiarimento l’IVASS ricorda che “l’attuale normativa sull’attestato di rischio RC auto è finalizzata a garantire una continua e certificata osservazione della sinistrosità dell’assicurato. Tuttavia, in presenza di periodi di circolazione per i quali manchi una valida copertura assicurativa (annuale o temporanea), risulta impossibile osservare e certificare tale sinistrosità, dato che gli eventuali sinistri occorsi non potrebbero contribuire a determinare la storia assicurativa dell’automobilista, impedendo una precisa valutazione del rischio a fini tariffari”, questo il contenuto di una parte della missiva che tratta lo spinoso argomento dei periodi di mancata copertura che vanno a rendere complesso il calcolo della giusta sinistrosità pregressa.

In base a questo appunto, è evidente che l’Ivass non poteva non sottolineare come in tutti questi casi, venendo meno la possibilità di verifica della reale storia dei sinistri di un proprietario di autovettura, la polizza Rca non può che essere assegnata alla classe di merito più penalizzante perché svantaggiosa in termini di classe bonus malus e relativo premio assicurativo.

In pratica anche solo un anno non riportato sull’attestato può essere negativo da questo punto di vista. Solo nei casi di veicolo tolto dalla circolazione, con il proprietario che deve dimostrare tramite dichiarazione di mancata circolazione, questa penalizzazione può venire meno.

Possibili anche polizze diverse sullo stesso veicolo

Quello che l’Ivass chiarisce poi è l’aspetto relativo alla stipula di ulteriori contratti da parte di chi ha già una storia assicurativa pregressa. Nel dettaglio infatti si sottolinea come è facoltà del contraente e proprietario di un veicolo, durante il periodo in cui un attestato di rischio è valido (nei 5 anni attualmente), sottoscrivere per lo stesso veicolo ulteriori contratti, magari di durata diversa, senza correre il rischio di perdere la classe di merito dal momento che può usufruire dei vantaggi che la sua storia sulla sinistrosità pregressa ammette.

E poi ancora, in assenza di un attestato di rischio effettivamente valido, nel caso in cui il proprietario del veicolo ha un contratto assicurativo annuale in corso, lo stesso può stipulare nuovi contratti, ed usare la medesima classe di merito assegnata al contratto in corso dal momento che può ritenersi in continuità l’osservazione del rischio ed il relativo periodo di osservazione.

Attestato di rischio intestato a persona diversa, quando si può recuperare la classe di merito

Una delle situazioni più controverse in materia attestato di rischio è senza dubbio quella relativa al titolare dell’attestato di rischio quando contraente della polizza e proprietario del veicolo sono diversi soggetti. In genere l’attestato di rischio è sempre a nome del contraente della polizza. Al massimo nei casi di usufrutto, di acquisto con patto di riservato dominio o in caso di leasing,  può essere il proprietario del veicolo quello riconosciuto come titolare dell’attestato di rischio.

In alcune situazioni però, un soggetto, pur non essendo titolare dell’attestato di rischio, ha diritto a far valere le indicazioni sulla sinistrosità pregressa quando va a sottoscrivere una nuova polizza assicurativa, sfruttando il vantaggio dell’attestato di rischio anche se non è a lui intestato. Lo sostiene l’Ivass nella sua comunicazione, in cui elenca le tipologie di soggetti che rientrano in quella che a tutti gli effetti è una vera e propria deroga.

I casi oggetto di questa particolare possibilità come li riporta testualmente l’Istituto di Vigilanza per le assicurazioni sono:

  • Trasferimento del veicolo da più proprietari a un solo soggetto (Codice IUR e sinistrosità vengono mantenute dal nuovo unico proprietario);
  • Trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto: all’acquirente è attribuita la classe CU maturata sul veicolo trasferito;
  • Veicolo intestato a soggetto disabile: la classe universale maturata sul veicolo di proprietà del disabile è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate da almeno 12 mesi.

Nello specifico, nel primo caso, quello della multiproprietà che diventa monoproprietà, ai precedenti intestatari resta la facoltà di sfruttare comunque la casse di merito del veicolo precedente quando vanno a stipulare nuova polizza, ma i 5 anni di osservazione risulteranno con la dicitura Non Assicurato (NA).