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Sinistro auto senza risarcimento: negoziazione assistita o mediazione

Cosa occorre sapere nel momento in cui occorre intentare causa alla compagnia di assicurazione che non ha prodotto il risarcimento del danno in forma bonaria.

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Non è raro che una persona che è stata coinvolta in un incidente stradale, cioè il danneggiato, non riesca ad ottenere il risarcimento del danno avuto in quella che comunemente viene definita “via bonaria”. Spesso è necessario intentare causa alla compagnia di assicurazione che non vuole sentire ragioni.

In altri termini, occorre trovare l’avvocato e promuovere azione legale contro la compagnia di assicurazione. Ma non tutti sanno come muoversi e cosa occorre fare per poter ottenere quello che spetta di diritto. Tra l’altro la materia è piuttosto varia e spesso sono le sentenze e le pronunce dei Tribunali a definire successivamente alla loro emanazione, le regole, le norme e le procedure da seguire.

Oggi affrontiamo il caso della negoziazione assistita e della mediazione, due istituti molto importanti ma poco noti, con il primo che come si legge sul sito di informazione legale, “laleggepertutti.it”, è obbligatorio da adottare.

Negoziazione assistita, cos’è?

Ricapitolando, se un danneggiato a seguito di sinistro stradale non riesce a farsi risarcire dalle assicurazioni con le buone, deve intentare causa legale ed il primo passaggio è l’avvio della procedura di negoziazione assistita che viene avviata tramite il proprio legale.

La procedura parte proprio dall’avvocato che invita tramite lettera la compagnia di assicurazione ad accettare la negoziazione, ovvero a stipulare una apposita convenzione.

Nella lettera di invito l’avvocato inserirà:

  • Il motivo della controversia;
  • L’invito alla controparte a rispondere entro 30 giorni.

La richiesta di convenzione è fondamentale sia per il danneggiato che avvia l’azione legale per il tramite del proprio avvocato che per la controparte, in questo caso la compagnia di assicurazione. La mancata risposta da parte di quest’ultima infatti può essere considerata equivalente al rifiuto e come tale può essere usata nel proseguo dell’azione anche dinnanzi al Tribunale competente.

Il fatto che l’invito alla negoziazione assistita sia fondamentale è dimostrato dalla necessità che sia data la forma scritta a questo atto e che lo stesso sia consegnato alla controparte (e non al suo legale) tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, o al massimo tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).

Sono 30 giorni quelli canonicamente concessi alla controparte per rispondere. In assenza di risposta per avviare la causa vera e propria occorre attendere proprio che passino i già citati 30 giorni. Se invece la controparte risponde negando la negoziazione assistita, l’avvio della procedura legale successiva può essere immediatamente successivo alla ricezione del rifiuto. In ogni caso, sia che scadano i 30 giorni e sia che la controparte non accetti la negoziazione, la via giudiziaria è l’unica possibile.

Diverso il caso di risposta positiva della compagnia di assicurazione, nel cui caso si parte con le procedure strettamente collegate alla negoziazione, ovvero al tentativo di risoluzione in via bonaria della controversia.

Naturalmente in quest’ultimo caso si passa a vere e proprie trattative atte a risolvere senza strascichi giudiziari la pendenza tra le due parti. In assenza di accordo però, nulla vieta al danneggiato di far partire successivamente la medesima azione che avrebbe dovuto far partire nel caso di rifiuto alla negoziazione da parte della compagnia di assicurazione.

Sinistro stradale e mediazione, cos’è e cosa cambia rispetto alla negoziazione assistita

Oltre alla negoziazione assistita c’è anche la mediazione come strumento utile a risolvere controversie come quelle di cui trattiamo, cioè quelle che sopraggiungono tra danneggiato da sinistro stradale e compagnia di assicurazione a cui il primo ha chiesto il risarcimento del danno.

In linea di principio entrambi i due istituti tendono al medesimo obbiettivo, cioè cercare di completare la controversia senza finire dinnanzi ad una Corte.

Tra l’altro, sempre come si legge sul sito di informazione legale prima citato, l’istituto della negoziazione assistita è nato proprio al fine di evitare che ogni singola controversia nata finisca in Tribunale, con conseguente aumento a dismisura della mole di lavoro che le Corti sono chiamate a svolgere. Una soluzione per decongestionare ed evitare che la giustizia venga ingessata su questioni che il più delle volte possono risolversi bonariamente, con la sola spinta di un negoziatore o un mediatore.

Anche con la mediazione si cerca di sanare la controversia grazie all’inserimento di un soggetto terzo tra le controparti e forse, rispetto alla negoziazione, la mediazione ha maggiori possibilità di successo perché si tratta di un vero e proprio contatto fisico tra le parti.

La procedura di mediazione, che per esempio è obbligatoria per le questioni relative a controversie tra datore di lavoro e lavoratore dipendente, non è obbligatoria per i sinistri stradali. Le ultime pronunce di alcuni Tribunali però hanno ritenuto la mediazione, anche se non obbligatoria, come strumento utile ad evitare la negoziazione assistita.

Tra l’altro l’una non esclude l’altra perché spesso capita che prima di far scattare la negoziazione assistita il danneggiato utilizzi la soluzione della mediazione.

Nel caso in cui siano adottate entrambe le misure, cioè quando sono previste entrambe, quella prevalente, in base alle ultime pronunce degli ermellini è la mediazione, che è sufficiente in 9 casi su 10 e che spesso fa perdere il carattere di obbligatorietà della negoziazione assistita per poi intentare causa. In pratica anche se va male la mediazione si può successivamente partire con la causa vera e propria.

L’importanza della mediazione anche se non ha carattere obbligatorio per quanto concerne i sinistri stradali, è confermata anche da ciò che ha prodotto la Suprema Corte Costituzionale.

I Giudici della Consulta infatti hanno sancito che “la presenza di un terzo del tutto indipendente rispetto alle parti giustifica, infatti, le maggiori possibilità della mediazione, rispetto alla negoziazione assistita, di conseguire la finalità cui è preordinata e, pertanto, la scelta legislativa di rendere obbligatoria solo la prima, e non la seconda, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo”.

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