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Auto parcheggiata senza assicurazione: quando si rischia fino a 3.396 euro di sanzione

Anche se non utilizzata e parcheggiata l’auto deve essere assicurata, perché le sanzioni sono pesanti, ma non sempre è obbligatorio e molto dipende da dove parcheggiamo l’auto.

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In linea di massima una auto anche se non utilizzata, se parcheggiata in strada deve essere assicurata. Una auto sprovvista di assicurazione può essere assoggettata a sanzioni piuttosto pesanti. Chi ha un veicolo che non utilizza dovrebbe, se non intende rottamarlo, demolirlo e quindi cancellarlo dal PRA, stiparlo in un box o in un garage se non vuole essere costretto a pagare comunque la polizza RCA obbligatoria.

Ma per chi non ha disponibilità di autorimesse come deve fare per non pagare l’assicurazione auto. Come detto, la polizza RCA è obbligatoria e prescinde dal fatto che l’auto venga usata o meno. Ma esistono parcheggi e parcheggi, perché a volte è possibile non essere obbligati alla copertura assicurativa anche se lasciamo parcheggiata l’auto sotto casa. Molto dipende dalla tipologia di parcheggio, magari condominiale.

Tutto dipende da dove opera il Codice della Strada perché l’assicurazione auto è obbligatoria solo dove il nostro Codice è in funzione.

Parcheggio aperto al pubblico o privato, differenza molto importante anche in termini assicurativi

Per capire meglio ciò di cui parliamo occorre distinguere tra parcheggio aperto al pubblico e non aperto al pubblico. Lasciare l’auto sul ciglio di una strada pubblica, oppure in un parcheggio disponibile per chiunque voglia utilizzarlo, presuppone che la nostra auto sia assicurata. Infatti in una strada pubblica operano le regole previste dal Codice della Strada e dove sono in vigore queste normative, l’assicurazione RCA è sempre obbligatoria.

A poco serve per esempio, trovare l’avallo degli altri condomini che ci concedono di tenere un veicolo in disuso parcheggiato e senza polizza RCA. Senza l’assicurazione obbligatoria i rischi per il proprietario del veicolo possono essere piuttosto pesanti, con multe e sanzioni che potrebbero essere ben superiori al costo della polizza che si intende risparmiare non pagandola.

In linea di massima, per una auto senza assicurazione il proprietario deve fare i conti con:

·         Sanzione amministrativa di importo da 849 euro a 3.396 euro;

·         Decurtazione di 5 punti sulla patente;

·         Sequestro dell’auto.

Ed una volta assoggettati a queste tipologie di sanzioni, per ritornare in possesso del veicolo occorre innanzi tutto pagare la sanzione ed eliminare il problema da cui tutto è scaturito, cioè la mancanza di assicurazione. Infatti occorre provvedere ad attivare la polizza auto (e non può essere temporanea ma deve essere di almeno 6 mesi di durata). Oltretutto con il sequestro l’auto viene sottoposta a fermo amministrativo ed il proprietario deve provvedere a sbloccarlo pagando il dovuto, oltre alle spese per il deposito del veicolo sotto sequestro e le eventuali spese di trasporto (il carro attrezzi).

Parcheggio chiuso al pubblico, sanzioni evitate?

Diverso è il caso del veicolo lasciato parcheggiato senza assicurazione  in un parcheggio privato. Come si sa in una area destinata al parcheggio dei veicoli non accessibile al pubblico, perché transennata, recintata o anche perché i cartelli esposti lo sottolineano, le regole del Codice della Strada non operano e pertanto anche la polizza RCA non è un obbligo.

Pertanto, anche se non si tratta di box o garage, ed anche se si tratta di una area scoperta ed accessibile ad altri ma non a tutti (un parcheggio condominiale privato per esempio), l’a polizza assicurativa non è un obbligo perché vige il principio che “l’auto senza assicurazione va parcheggiata in un’area dove il Codice della strada non si applica”.

Il Codice della Strada trova la sua naturale applicazione in tutte le aree pubbliche e in tutte le aree private purché aperte al pubblico, e quindi è la destinazione  dell’area a fare la differenza anche in materia auto priva di copertura assicurativa.

Naturalmente anche se si tratta di una area privata in cui il proprietario del veicolo ha il diritto di parcheggiare, occorre seguire le regole generali del Codice della Strada anche se lui non è operante. Infatti l’auto parcheggiata non deve in nessun caso creare fastidi agli altri utenti privati del parcheggio condominiale.

Infatti non c’è legge che impedisce agli altri condomini di chiedere la rimozione del veicolo qualora crei fastidio e problematiche varie. E l’amministratore del condominio ha le carte in regola per chiedere (o addirittura di imporre) al proprietario del veicolo di rimuoverlo.

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