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Quantificazione del danno alla persona per un incidente stradale: polemiche

Attenzione a un possibile taglio ai risarcimenti delle lesioni gravi

danno persona

Nel settore Rc auto, il cuore del dibattito è la quantificazione del danno alla persona. Ne parla anche l’Ivass (Istituto di vigilanza sul comparto assicurativo) alla Camera. Dove si discute del disegno legge C. 2104 sulla Rca. Un intervento normativo in dirittura d’arrivo per uniformare e stabilizzare la quantificazione del danno alla persona è il decreto del presidente della Repubblica recante le tabelle delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese fra 10 e 100 punti di invalidità: le lesioni gravi.

Per ora, sulla quantificazione del danno alla persona, non c’è nessuna novità. Ma uno schema divulgato lo scorso 13 gennaio dal ministero dello Sviluppo economico. Il provvedimento, atteso da oltre quindici anni, regola le somme dovute alle vittime a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (biologico e morale) integrale che abbia origine da lesioni subite in un incidente stradale. O per effetto di una ipotesi di responsabilità sanitaria di operatori o strutture.

Questa tabella unica (che dà un valore a ogni punto d’invalidità permanente), per l’Ivass può migliorare la situazione complessiva. Dove? Nelle relazioni impresa assicurativa-danneggiato. Con riferimento ai costi del contenzioso: riduce notevolmente i margini di discrezionalità e, di conseguenza, di incertezza sui valori dei risarcimenti.

Lesioni gravi: l’opinione degli avvocati

Ma l’Unarca (Unione nazionale avvocati responsabilità civile e assicurativa) non la pensa così. Ritiene che il danneggiato sia penalizzato: si profilano risarcimenti più bassi qualora quello schema di decreto divenisse realtà.

Per l’Unarca, è indubbio che, in relazione alle menomazioni collocate nella fascia tra il 10% e l’85% di invalidità permanenti, i danneggiati si troverebbero a ricevere risarcimenti inferiori anche non di poco (sino al 12% di variazione in negativo) rispetto ai parametri di cui alle “tabelle milanesi”. Quelle cui sarebbe opportuno riferirsi, adottate dai Tribunali meneghini.

Secondo guaio: la tabella unica, oltre a ridurre i risarcimenti, introduce criteri difformi dalla delega. Incrementando i punti di divergenza tra vittime, responsabili ed assicuratori. E allontana la possibilità di soluzioni stragiudiziali.

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