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Bici o monopattino contro vettura: automobilista nei guai

Attento a come ti comporti se, alla guida di una macchina, un ciclista o un monopattinista ti vengono addosso

monopattino

Bici o monopattino contro vettura: automobilista nei guai. Immagina la scena. Guidi l’auto, sei prudente, vai piano. Un ciclista o un monopattinista ti vengono addosso. Colpa dell’utente debole, al 100%. Tu hai responsabilità zero. Ti fermi. Parli con l’utente vulnerabile. Poi vai.

Bici o monopattino contro vettura: automobilista nei guai

Condannato il conducente per il reato di fuga. Insufficiente l’avere fermato la vettura e l’avere parlato col soggetto. Che aveva riportato lesioni non gravi. Senza però fornire le proprie generalità e senza accompagnare la vittima a casa o al pronto soccorso. Così la Cassazione con sentenza 29837/20.

Anzitutto, le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.

Chiunque, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni.

Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

Cosa fare in caso di sinistro

Per semplificare al massimo, specie quando c’è un tizio su bici o monopattino elettrico, e anche quando questo tizio colpisce l’auto con colpa, l’automobilista deve fermarsi, chiamare i soccorsi, attendere i soccorsi. Altrimenti, è passibile di reato.

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