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Rivalsa Rc auto: quando scatta

Alcol e droga, ma non solo. Numerosi i casi in cui la compagnia si rivale sul cliente

Quali sono i casi più ricorrenti di rivalsa Rc auto? Anzitutto, l’assicurazione obbligatoria Rca copre i danni causati dall’automobilista. Per esempio, l’assicurato A tampona B, la compagna di A paga B. Dopodiché, la compagnia di A si fa dare i soldi dalla compagnia di B. Ma a volte, scatta la rivalsa. La compagnia di A rimborsa B, poi ha diritto a ottenere indietro i soldi da A, in tutto o in parte. Si fa risarcire dal proprio cliente.

Come ricorda l’Ania (Associazione delle assicurazioni), si ha la rivalsa totale quando l’impresa esige il pagamento del 100% del danno liquidato. Mentre la rivalsa parziale si ha quando l’impresa agisce in rivalsa entro una soglia predeterminata nel contratto, espressa o in percentuale del danno ovvero in valore assoluto.

Rivalsa Rca, ecco quando si attiva

Ma in termini pratici quando entra in azione la rivalsa Rca?

  • La guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
  • Un difetto nell’abilitazione alla guida secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. Per guida senza patente, in quanto mai conseguita, il diritto di rivalsa è totale. In caso di patente scaduta e successivamente rinnovata, non esiste rivalsa. Nel caso di patente revocata o sospesa, la rivalsa è parziale.
  • Nei casi di assicurazione con limitazioni della tipologia delle persone che possono guidare il veicolo. La guida da parte di persona non appartenente alla tipologia autorizzata: nel caso di guida solo da parte di conducenti esperti, si ha rivalsa se il conducente al momento del sinistro è un neopatentato.
  • Il trasporto irregolare sia di persone sia di cose, cioè il trasporto non conforme a quanto indicato dalla carta di circolazione: trasporto di 7 persone su di un’autovettura idonea a trasportarne.

Rinuncia alla rivalsa, come prevenire guai

Pagando un sovrapprezzo, può esserci la rinuncia alla rivalsa da parte della propria compagnia di assicurazione: una clausola facoltativa per le compagnie. I casi più diffusi di rinuncia (totale o parziale) alla rivalsa sono i seguenti.

  • Guida da parte di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore. Rinuncia alla rivalsa in caso di guida con patente scaduta, ma rinnovabile.
  • Veicolo condotto da parte di persona che abbia superato l’esame di idoneità alla guida ma sia in attesa del rilascio della patente.
  • Guidare in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. In questi casi l’impresa non rinuncia alla rivalsa nel caso in cui il conducente sia affetto da etilismo cronico. O da certificata tossicodipendenza. Raramente la rinuncia è totale.
  • Trasporto irregolare sia di persone che di cose: ad esempio nel caso di trasporto di persone non addette ai lavori su autoveicoli destinati a trasporto di cose.

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