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Multa da semaforo rosso, ricorso in 8 consigli

Per chi passa col verde ma prende un verbale, ecco un’opposizione vincente

Three traffic lights

Non esiste un Grande Fratello perfetto, neppure quando misura la velocità (lo ha detto la Corte costituzionale, chiedendo la taratura annuale) o quando becca chi sgarra agli incroci. Quindi, per la multa da semaforo rosso, c’è la possibilità di fare ricorso se il verbale è ingiusto, ossia se siete passati col verde.

Ricorso per multa da semaforo rosso: introduzione

Il ricorso va fatto al Giudice di pace della città dell’infrazione, entro 30 giorni dalla notifica della multa di 180 euro circa (ci sono anche le spese di spedizione) e il taglio di 6 punti-patente. Scrivete i vostri dati personali ed eleggete domicilio lì dove volete che la cancelleria del Giudice vi invii le comunicazioni.

Multa da semaforo rosso: infrazione vista dalla telecamera

In corrispondenza della intersezione semaforica, circostanza questa che se contestata potrà essere provata con gli opportuni mezzi istruttori, non è presente alcun contasecondi atto a preavvertire l’insorgere della luce semaforica rossa. Questa lacuna lede i dettami di cui all’articolo 60 della legge 120/2010, con ovvia nullità del provvedimento amministrativo posto in essere, sanzione compresa.

La Cassazione a Sezioni Unite: cosa dice sul semaforo rosso

C’è qualche circolare che nega la legge? Si osservi quello che hanno sostenuto sia la Cassazione a Sezioni Unite mediante la decisione 23031 del 2 novembre 2007 sia la Corte costituzionale con sentenza 255 del 6.7.2007: le circolari hanno natura di atti meramente interni della pubblica amministrazione. Esprimono esclusivamente un parere dell’amministrazione. Sono atti non vincolanti per la stessa autorità che le ha emanate. Queste decisioni, richiamando le precedenti pronunce sull’argomento, affermano che una circolare, per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge) non possono assumere alcuna efficacia normativa esterna.

Obiettivo sicurezza col semaforo

Obiettivo della legge 120/2010 è di porre l’automobilista nella condizione di conoscere con certezza il momento in cui non è con certezza consentito l’attraversamento di un’intersezione semaforica. Per evitare di incorrere nelle sanzioni prescritte.

Manutenzione della telecamera

Nel ricorso, chiedete una verifica atta a verificare il regolare adempimento, da parte degli accertatori, dei dettami di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale del 29 ottobre 97. È stata eseguita ordinaria manutenzione della apparecchiatura utilizzata? Fate richiesta di una verifica atta a stabilire anche se gli accertatori abbiano periodicamente verificato la funzionalità della apparecchiatura sotto il profilo delle tarature. E ciò secondo i parametri di cui alla legge 273/91. Oltre che della sentenza della Corte Costituzionale 113/2015.

Omologazione del semaforo: come siamo messi?

Dovrebbe anche esserci una specifica omologa non solo relativamente alla telecamera utilizzata, ma anche a singoli elementi quali il relè, lo spire e l’hardware. Lo scrivente chiede l’esibizione delle caratteristiche della apparecchiatura utilizzata (ivi compresa la descrizione dei periodi temporali riferiti all’alternanza tra i colori verde, giallo e rosso). E di tutta la documentazione attestante l’ordinaria manutenzione, manuale di istruzioni compreso. Nonché l’indicazione dell’altezza dell’impianto rivelatore di infrazioni. Allo scopo di verificare se il medesimo possa essere stato in qualche maniera manomesso.

Semaforo e privacy: tutto ok?

Serie problematiche sembrano poi fondatamente sussistere in relazione all’attività di rilevazione, certificazione e successiva documentazione dell’illecito stradale posta in essere dal Corpo di Polizia se solo si esaminano le norme in materia di circolazione e le compariamo con quelle amministrative dirette a rinvenire nel documento notificato gli estremi dell’atto pubblico. Ecco la legge 168/2002: la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo. Dubbi sulla tutela della privacy, quindi.

Tempi del giallo del semaforo: perplessità

L’intervallo di tempo tra i due scatti della telecamera deve essere calibrato in funzione della velocità del veicolo al momento dell’attraversamento dell’intersezione. E delle caratteristiche e dimensioni dell’intersezione stessa. Al punto tale da fissare un intervallo temporale minimo per l’entrata in funzione dell’apparecchiatura dopo l’inizio del semaforo rosso.

Uno studio del CNR del 1992 pubblicato sul Bollettino Ufficiale 50 determina in cinque secondi la durata minima della segnalazione semaforica di luce gialla in una intersezione stradale normale. Da aumentare in relazione alla situazione di fatto. C’è il tempo necessario affinché l’automobilista reagisca? O è un giallo lampo che diventa troppo presto rosso? Se dovesse risultare che la fase del giallo si sia protratta per un lasso temporale inferiore ai 5 secondi richiesti, ci troveremmo senz’altro in presenza di una violazione di legge tale da determinare la nullità dell’accertamento e la conseguente invalidità del verbale medesimo.

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