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Incidente su asfalto rovinato: niente rimborso all’automobilista

La Cassazione specifica: in determinati casi, nessun rimborso all’automobilista anche se l’asfalto è rovinato

asfalto

Niente da fare per il cittadino: respinta la richiesta di risarcimento avanzata dal proprietario dell’auto nei confronti dell’Ente locale, proprietario della strada. Incidente su asfalto rovinato: niente rimborso all’automobilista. Perché? Perché l’uomo correva troppo, oltre il limite di velocità. Non rispettava il Codice della Strada. Per giunta, pioveva. E si doveva essere molto più prudenti: Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza 17 febbraio 2022, numero 5230.

Asfalto rovinato: battaglia legale

L’automobilista ha prima provato a vincere davanti al Tribunale di Lametia Terme. Per cercare di battere l’Amministrazione provinciale di Catanzaro. Chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni subiti dalla vettura di sua proprietà in occasione di un sinistro stradale.

La macchina, il 20 dicembre 2009, alle 4 del mattino, era finita fuori strada a causa dello stato di usura del manto stradale, liscio e non drenante.

Il Tribunale, istruita la causa con prove documentali e testimoniali, rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di lite. La pronuncia è stata impugnata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 2 aprile 2019, ha rigettato il gravame, ha confermato la decisione del Tribunale. E ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

Per ora, due sconfitte su due. Più l’avvocato da pagare.

Parola alla Cassazione

Per il cittadino, in particolare, i giudici non avrebbero tenuto presente quanto riportato dal rapporto della Polizia stradale, dal quale risultava che il manto stradale era usurato nella misura di quattro quinti, essendo liscio e non drenante. La pronuncia avrebbe arbitrariamente affermato che il conducente dell’auto procedeva a velocità eccessiva, non considerando che le tracce di frenata non erano rivelatrici di una velocità particolarmente elevata.

Ma la Cassazione dice no. La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito un principio in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale. Importante il verbale di Polizia per la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, per la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti. Anche per l’accertamento e la graduazione della colpa.

Dai rilievi della Polizia stradale, era emerso che l’incidente era da ascrivere a responsabilità esclusiva del conducente il quale aveva tenuto una velocità elevatissima, incompatibile con l’ora notturna e con la pioggia che insisteva sul manto stradale.

Tale conclusione è stata supportata dalle considerazioni svolte sulla dinamica del sinistro, nel quale la vettura, dopo aver subito una rotazione pari a 90 gradi, aveva proseguito nella sua corsa, superando il ciglio stradale e continuando a scarrocciare fino ad impattare con un ostacolo di cemento, prendendo letteralmente il volo ed atterrando a distanza di dodici metri.