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Rc Auto: i terzi trasportati, chi sono e quando vengono tutelati

La polizza Rc Auto copre i danni che un guidatore provoca ai terzi, anche a quelli trasportati. Ma come funzionano le regole di risarcimento per questi danneggiati?

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In caso di sinistro stradale, la polizza Rc Auto copre tutti i danni ai terzi. Oltre al veicolo a cui un guidatore ha provocato danni e a tutte le persone presenti a bordo dello stesso veicolo, la polizza Rc Auto copre i cosiddetti terzi trasportati.

Si tratta di persone a bordo del veicolo responsabile dell’incidente.

Si sente un gran parlare in tema di assicurazioni, di terzi trasportati. Ma chi sono e come vengono tutelati dalla polizza Rc Auto è argomento da approfondire.

Per l’assicurazione Rc Auto, chi sono i terzi trasportati?

In caso di incidente stradale tutti i terzi sono coperti. Chiunque sia coinvolto nel sinistro.  Al netto naturalmente del guidatore del veicolo responsabile (per lui è necessaria la polizza infortuni del conducente, per la sua auto la Kasko). Tutti coperti dalla  polizza Rc Auto.

Si, la polizza dell’auto che ha scatenato l’incidente, copre anche i cosiddetti terzi trasportati. Il passeggero o le persone sui sedili posteriori, sono i terzi trasportati. E vengono tutelati dalla polizza Rc Auto.

In pratica, tutti i soggetti diversi dal conducente del veicolo che ha le responsabilità nel sinistro, sono coperti dalla polizza assicurativa che copre i danni da loro riportati.

A dire il vero, in materia assicurativa e in tema di risarcimento dei danni, anche il guidatore del veicolo che non ha colpa e chi è a bordo dello stesso veicolo, vengono definiti terzi. Ma i trasportati sono solo quelli a bordo del veicolo colpevole del sinistro stradale.

La tutela dei terzi trasportati è al 100% con l’assicurazione Rc Auto

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Pur nella sfortuna dell’evento, i terzi sono sempre tutelati dall’assicurazione, a prescindere dalle responsabilità del sinistro. Inoltre, non c’è alcuna preclusione al risarcimento del danno, se il terzo è parente del conducente responsabile del sinistro.

Parliamo di danni fisici naturalmente, perché se una auto responsabile del sinistro, appartiene al terzo trasportato (esempio, guida la moglie ma l’auto è del marito), l’auto non coperta da garanzie particolari, non verrà riparata a spese dell’assicurazione.

Come si ottiene il risarcimento da parte dei terzi trasportati

La richiesta di risarcimento dei danni deve essere prodotta alla compagnia di assicurazione del veicolo a bordo dei quali erano seduti i terzi trasportati, a prescindere che sia quel veicolo o quello di controparte, il responsabile del sinistro.

La richiesta va prodotta con diffida ad adempiere alla compagnia con cui il veicolo era assicurato  alla Rc Auto. Una richiesta naturalmente da produrre per iscritto. La compagnia, non potendo addebitare nulla ai terzi, dovrà provvedere a risarcire i danni ai richiedenti. Questo, anche se non è stata ancora completata la procedura di verifica della responsabilità nel sinistro.

L’operazione risarcitoria da parte della compagnia si completa di norma in 90 giorni. L’unica azione che può intraprendere la compagnia è la verifica. Sempre nei 3 mesi di tempo, nulla vieta alla compagnia di provvedere alla verifica dei danni subiti dai terzi che hanno richiesto il risarcimento. Una verifica tramite perizie da parte di tecnici addetti nominati o incaricati proprio dalla compagnia assicuratrice.

Danni alle cose di terzi, quando c’è il risarcimento

Per i danni fisici nessun problema. Diverso il caso di danni alle cose trasportate appartenenti a terzi. Anche i danni alle cose di proprietà dei passeggeri rientrano nelle coperture Rc Auto. A condizione che siano trasportate al momento del sinistro, sono coperte dalla polizza Rc Auto.

Infatti la polizza Rc Auto copre i danni a persone e cose. Ma su queste esistono delle limitazioni. Infatti non c’è risarcimento per oggetti, anche di valore, presenti a bordo del veicolo e danneggiati nel sinistro, se appartengono a:

  • Il coniuge del conducente responsabile del sinistro;
  • Gli ascendenti del conducente del veicolo responsabile del sinistro cioè genitori e nonni;
  • I discendenti del conducente del veicolo responsabile del sinistro, cioè figli e nipoti;
  • Altri parenti e affini entro il terzo grado, sempre del responsabile del sinistro, purché conviventi e a carico di quest’ultimo;
  • Il proprietario dell’auto;
  • Il conducente dell’auto;
  • Il locatario se trattasi di auto ceduta in leasing;
  • L’usufruttuario;
  • I titolare di  patto di riservato dominio;
  • I soci di una Srl se l’auto è intestata alla società stessa.

Se il terzo trasportato è anche il proprietario del veicolo?

In materia terzi trasportati e risarcimenti, un caso assai frequente e spesso contraddittorio è quello del terzo trasportato proprietario del veicolo. Come detto in precedenza, può capitare di far guidare la propria auto, dalla moglie o da un semplice amico.

In questo caso la normativa vigente non è chiara. si sono rese necessarie alcune pronunce degli ermellini delle varie sezioni dei Tribunali. Sentenze utili ad aver chiarito l’arcano. In caso di incidente stradale, in cui il proprietario del veicolo responsabile del sinistro è un passeggero al momento del sinistro, questi diventa a tutti gli effetti un terzo trasportato.

E per questo ha diritto ad essere risarcito. Naturalmente dopo aver prodotto istanza alla propria compagnia di assicurazione. Infatti essendo sui sedili dedicati ai passeggeri, in quel momento la sua figura di assicurato e contraente assicurativo è meno rilevante rispetto alla sua figura di danneggiato. Lo ha sancito più volta la Suprema Corte di Cassazione Civile.

 

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