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Sicurezza stradale: guida al seggiolino per bambini

seggiolone

Sembrerà la cosa più facile del Mondo da capire ma la materia normativa che riguarda i seggioloni per il trasporto in auto dei bambini è piuttosto complicata. Ed è una materia che come vedremo, non va assolutamente sottovalutata. Difatti ne va della sicurezza dei nostri piccoli. Non bisogna correre al risparmio quando si parla di seggioloni, perché oltre a rischiare multe salate a non comperare strumenti omologati e in linea con le direttive, si corrono rischi per la sicurezza in caso di sinistro.

Viaggiare in auto è tendenzialmente pericoloso, ecco perché così può scegliere un veicolo meno bello di quello dei nostri sogni, si può optare per un optional in meno, ma sulla sicurezza non bisognerebbe transigere. E il seggiolone per i bambini o il rialzo per quelli un po’ più grandi di età rientrano in pieno nell’elenco dei dispositivi di sicurezza.

La scelta del seggiolino auto per i bambini pertanto, è buna delle cose su cui occorre prestare attenzione e su cui non è giusto badare a spese.

Come dicevamo, la materia è particolare, perché ci sono regole da rispettare che a volte mandano in tilt anche gli addetti ai lavori, cioè i rivenditori o chi deve fare risultare le regole.

La sicurezza viene al primo posto e i trasgressori sono molti

Lo abbiamo sottolineato prima che basta una sigla per rendere un seggiolino a norma o meno. Esistono norme di omologazione da conoscere e da rispettare, seggiolini differenti in base all’età del bambino, oppure differente che riguardano il fisico dello stesso, cioè altezza e peso per esempio. Ma poi ci sono differenti sistemi di allacciamento del seggiolino al sedile dell’auto.  E ci sono enti, che naturalmente seguono i dettami soprattutto della UE, che certificano la bontà o meno (in assenza del loro disco verde), del seggiolino, come per esempio, restando alla Comunità Europea, l’ADAC tedesco.

Parlare di seggiolini significa parlare di sicurezza, e quella dei bambini è molto importante. Per esempio, nel 2019 i dati sono stati allarmanti e quell’anno è l’ultimo anno dove i dati hanno un senso visto che da inizio 2020, tra lockdown e pandemia, con il calo della circolazione dei veicoli dovuta alla riduzione delle libertà di circolazione, i sinistri auto sono calati sensibilmente. Parliamo di 35 vittime della strada con età compresa tra meno di un anno e 14 anni.

E dai report delle forze dell’ordine, nella stragrande maggioranza dei casi i bambini o si trovavano davanti in auto, dove per legge non dovrebbero poter stare, o non erano messi in sicurezza nell’auto. Sempre nel 2019, insieme al mancato allacciamento delle cinture di sicurezza, anche il mancato uso di sistemi di ritenuta dei bambini è tra le più diffuse violazioni alle regole del Codice della Strada.

Cosa occorre sapere sui seggioloni per auto

Codice della Strada dicevamo ed è proprio il suo articolo 172 a rendere obbligatorio l’utilizzo del seggiolino per i bambini con una altezza fino a un metro e mezzo.

150 centimetri quindi è l’altezza fino alla quale trasportare un bambino a bordo di una auto, dovrebbe essere possibile solo con seggiolini o al più con rialzi. In ogni caso, il sistema che si deve adoperare deve essere omologato, come previsto fin dal 2018 e come è stato ordinato in materia di sicurezza stradale dalla normativa ECE R44 e dal quella ECE R129, due normative distinte la cui prima distingue i seggiolini in base al peso dei bambini mentre la seconda li suddivide in base all’altezza.

 Che sia omologato ECE R44 oppure ECE R129, il seggiolino è perfettamente a norma e sta al diretto interessato, ovvero all’automobilista scegliere quale delle due vie è quella giusta in base a statura e fisico del proprio figlio.

Nello specifico viene previsto che è obbligatorio trasportare i piccoli su seggiolini omologati e che prevedono il posizionamento contrario al senso di marcia, fino ai 15 mesi di età i ai 9 Kg di peso.

In effetti la normativa ECE R44 fissa 5 fasce di seggiolini in base al peso dei bambini. Il primo seggiolino omologato e perfettamente a norma è quello del Gruppo 0, che riguarda bambini con un peso fino a 10 Kg. Se posizionato sul sedile anteriore questo seggiolino deve per forza di cose spingere il proprietario del veicolo a disattivare l’airbag lato passeggero.

Sono invece i cosiddetti ovetti quelli che la normativa ECE R44 prevede per i bambini fino a 13 Kg. Anche per questi tipi di seggiolini che vengono inseriti nel gruppo 0+, si possono montare davanti o dietro e se in posizione di lato passeggero sul davanti, l’airbag deve essere eliminato.

Per bambini dai 9 kg ai 18 kg di peso invece, anche se collocato avanti, l’airbag può non essere disattivato purché si porti il sedile più indietro possibile. Il bambino sia in questo gruppo 1 che nel precedenti, sono allacciati al seggiolino con le cinture di quest’ultimo. SI parla di gruppo 2 invece per i seggiolini, o meglio, per i rialzi indicati per i bambini con un peso compreso tra i 15 ed i 25 Kg. Ed in questo caso si iniza ad allacciare il bambino con le cinture di sicurezza dell’auto. Per i bambini tra i 22 ed i 33 Kg di peso invece si devono utilizzare i rialzi di gruppo

La normativa R129, quella che guarda all’altezza e non al peso, prevede la protezione obbligatoria per gli impatti laterali e il trasporto nel senso di marcia solo dai 15 mesi del bambino. La suddivisione dei seggiolini di questa normativa è in 2 gruppi.  Il primo gruppo riguarda i bambini dalla nascita e fino a 105 cm di altezza, e sono seggiolini che hanno i sistemi di sicurezza laterali e l’Isofix, il nuovo metodo di allacciamento del seggiolino al sedile dell’auto.

Il gruppo 2 invece riguarda bambini sopra il metro di altezza e fino al metro e mezzo e il meccanismo Isofix può non essere obbligatorio, perché bastano le cinture di sicurezza dell’auto.

Oltre che per la sicurezza, che comunque è un parametro che dovrebbe già essere sufficiente per spingere gli utenti a non trasgredire, non si può non parlare di sanzioni, perché essendo previsti come obbligo da parte del Codice della Strada, le violazioni prevedono pensati ammende.

Per i meno pratici di etichette che poi sono alla base per essere considerati in regola in sede di controllo da parte delle forze dell’ordine, occorre sapere che l’etichetta deve riportare il nome del produttore del seggiolino ed il modello del seggiolino stesso. E poi deve esserci il codice di omologazione, una serie di numeri e lettere al cui interno ci dovrebbero essere i riferimenti alla normativa ECE R44 piuttosto che a quella R129, che potrebbe essere riportata con la dicitura i-Size. Occorre controllare che ci sia la dicitura Universal o Isofix, in modo tale che il seggiolino sia adattabile a diversi tipi di auto e non ad uno o a pochi modelli soltanto. E poi ci sono i riferimenti in Kg e in centimetri di peso o altezza del bambino. Solo per i Paesi della Comunità Europea occorre che ci sia il cerchio con dentro la lettera E maiuscola, accompagnata da un numenro che indica lo Stato di omologazione, che per l’Italia è il numero 3.

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