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Assicurazione RC Auto: come funziona la rivalsa delle Compagnie

Sinistri auto

Quando ci si lamenta dei costi delle assicurazioni auto in Italia forse non si pensa bene a ciò che effettivamente è la propria copertura assicurativa. L’assicurazione obbligatoria per legge, cioè la RC Auto non è uno spreco di denaro o una semplice tassa. Infatti pagando il corrispettivo, cioè il premio assicurativo, il cliente e contraente della polizza si copre da eventuali danni che lui stesso può causare a terzi. In assenza di una polizza a copertura della Responsabilità Civile infatti, sarebbe lo stesso cliente a dover risarcire il terzo danneggiato.

Un semplice pezzo di carta, come molti reputano l’assicurazione, ha una valenza imponente se lo si guarda dal punto di vista delle Compagnie di Assicurazione e non si accusino queste ultime di rubare soldi ai poveri contraenti costretti ad assicurarsi.

Un semplice pezzo di carta (una volta era il contrassegno da mettere sul parabrezza, ma adesso tutto digitalizzato non c’è più l’obbligo di esposizione) ma che costa caro alle assicurazioni ed ha una valenza enorme. Con questo pezzo di carta una Compagnia di Assicurazione si sostituisce al suo cliente nel risarcire i danni ai terzi e fino al massimale, sia esso di un milione di euro, di due milioni o addirittura illimitato come spesso alcune polizza, naturalmente più care, permettono.

Cosa sono 100, 200, 300 o anche 1.000 euro di premio a fronte di una copertura così elevata in materia di risarcimento danni? Una discrepanza così elevata tra premio e massimale prevede però da parte delle Compagnie una loro tutela. Questa si chiama rivalsa, perché le Compagnie coprono i danni che il loro cliente causa a terzi, ma sempre che il cliente si comporti bene, perché altrimenti scatta questo particolare meccanismo che adesso andremo ad illustrare.

Il terzo danneggiato deve essere sempre pagato

In presenza di una auto regolarmente assicurata e coperta da RCA, chi è vittima del sinistro, cioè il terzo danneggiato, deve sempre venire pagato. Un principio basilare delle regole di circolazione stradale che non viene meno nemmeno in assenza di copertura assicurativa da parte del responsabile del sinistro. Infatti in questo caso il danneggiato è risarcito dal Fondo vittime della strada.

La rivalsa, che è quell’istituto previsto dal contratto di assicurazione per cui una compagnia, dopo aver risarcito il terzo danneggiato può chiedere conto al proprio cliente, facendosi risarcire a sua volta proprio da quest’ultimo, non riguarda il terzo danneggiato.

A prescindere dal fatto che il contraente di una polizza nonché automobilista responsabile di un sinistro, ricada in comportamenti che rientrano nel diritto di rivalsa della compagnia, il terzo verrà comunque risarcito del danno subito, in linea di massima dalla propria compagnia, che si rivarrà verso la compagnia che assicurava l’auto del responsabile del sinistro stradale.

L’operazione di risarcimento del danno si completa come prassi e senza particolari difficoltà. Sarà poi all’interno del rapporto tra la compagnia che ha risarcito effettivamente il danno e il proprio cliente che è anche responsabile del sinistro che si parlerà di rivalsa.

Rivalsa della Compagnia, come funziona?

Il diritto alla rivalsa di una compagnia di assicurazione è la tutela che la compagnia stessa si da nel caso in cui un proprio cliente adotti comportamenti particolarmente gravi e che sono causa scatenante del sinistro.

“La rivalsa è il diritto di una compagnia assicurativa di richiedere al contraente della polizza un risarcimento per gli importi liquidati in seguito a un sinistro di cui l’assicurato è responsabile e si applica in caso di dolo del contraente o di cattiva condotta al volante”, questa è la regola generale quando si parla di rivalsa che è una clausola presente in tutte le polizze RCA a meno che non si comperi un prodotto che si chiama “rinuncia alla rivalsa” e che fa aumentare drasticamente il premio della polizza stessa.

La rivalsa è sempre presente come clausola, ma cambiano le situazioni per cui l’a compagnia può far scattare al rivalsa a seconda del contratto sottoscritto.

In linea di massima le clausole di rivalsa più comuni sono la guida in stato di ebbrezza o quella sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, allucinogeni o psicofarmaci.

Ma poi ci sono rivalse che si collegano strettamente a ciò che il contraente dichiara in sede di stipula del contratto di assicurazione. L’esempio è la guida esclusiva, i cui si dichiara che il contraente della polizza è l’unico automobilista che guida quel mezzo. In questo caso, se coinvolta in un sinistro l’auto, se il guidatore non è il contraente, la compagnia può esercitare il diritto di rivalsa.

Un caso tipico è il padre di famiglia che per risparmiare sul premio di assicurazione dichiara che il figlio neopatentato non guida quella particolare auto. Se invece in un sinistro si appuri che alla guida del veicolo c’era proprio il neopatentato, può scattare la rivalsa.

In questo caso le compagnie operano in maniera percentuale. In pratica, se grazie a quella dichiarazione di guida esclusiva o di guida esperta (che prevede che l’auto venga guidata da soggetti con patente da almeno tre anni o sopra un determinato limite di età), il contraente ha ottenuto un risparmio del 10%, del 20%, o del 30% rispetto al premio che avrebbe pagato senza quella dichiarazione, la compagnia potrà richiedere la stessa percentuale come parte di risarcimento del danno al terzo, addebitabile al contraente.

Ma i casi di rivalsa sono molteplici, perché si va dalla colpa grave del conducente, al dolo dello stesso, dalle false o inesatte dichiarazioni in sede di stipula del contratto , alla guida di soggetto non autorizzato (magari il figlio minorenne).

Ma ci sono rivalse che riguardano anche tasse e provvedimenti giudiziari, come per esempio la circolazione di un veicolo sottoposto a sequestro o fermo amministrativo.

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