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Multe da autovelox nulle, ricorso vincente per mancata omologazione

Si inasprisce la battaglia sui verbali elettronici illeciti

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Piovono i ricorsi vincenti per mancata omologazione, così da rendere le multe da autovelox nulle. L’opposizione più recente la segnala il consulente tecnico investigativo Giorgio Marcon. Si tratta della sentenza 27211/2021 della Giudice di Pace di Treviso, Mariateresa Nugnes. Perfetto il suo dispositivo che dovrebbe divenire un principio giuridico. Notevole vittoria per l’avvocatessa Giuliana Livotto, che ha assistito il sanzionato.

Eccolo: per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati. Nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento. Così recita anche il Codice della Strada, articolo 142. Viceversa, un decreto dirigenziale non certifica le qualità tecniche dell’apparecchio. Ma solo che c’è stata approvazione.

Ebbene, un conto è l’omologazione: profonda, specifica, con cavilli tecnici. Un altro conto l’approvazione: molto più superficiale rispetto alla prima. Non può esserci uguaglianza fra omologazione e approvazione. Né sotto il profilo tecnico né tantomeno sotto quello lessicale.

Oppure si vuole mettere in dubbio quanto dice la Corte Costituzionale? Tutti gli apparecchi vanno omologati. E tarati almeno una volta l’anno. Gli autovelox devono misurare alla perfezione la velocità. Per sanzionare chi va troppo veloce, e nessun altro.

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Multe da autovelox nulle: approvazione insufficiente

E ancora la normativa: nei casi di omologazione o di approvazione di  prototipi, il ministro  dei  Lavori  pubblici (il Codice della Strada è del 1993)  con  proprio  decreto  autorizza  il richiedente  alla  produzione  e  commercializzazione  del  prodotto. Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione e il nome del fabbricante.

O l’una o l’altra: distinte, non identiche. Il  fabbricante  assume  la  responsabilità  del   prodotto commercializzato sulla  conformità al  prototipo depositato e si impegna a far effettuare i controlli di conformità che sono disposti dall’Ispettorato  generale  per  la  circolazione  e   la   sicurezza stradale.

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