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Multa a casa per guida con smartphone in mano: regolare

Il verbale è valido anche senza che il conducente venga fermato

Multa a casa per guida con smartphone in mano regolare

Fra le cause più frequenti dei sinistri c’è la distrazione da cellulare. Ecco perché molti osservatori (fra cui l’Asaps) reputano la multa per guida con smartphone in mano troppo leggera. Ossia 165 euro e taglio di 5 punti della patente. Alla recidiva, cioè alla ripetizione dell’infrazione in 2 anni, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a 3 mesi: lo decide il Prefetto. Ma la domanda è: multa a casa per guida con smartphone in mano: è regolare? Secondo la Cassazione, sì. Lo dice l’ordinanza 10840/2019.

Infatti, il giudice non è abilitato a censurare le modalità organizzative del servizio di vigilanza. Né a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione.

Multa a casa per guida con smartphone in mano: notifica differita

L’articolo 200 del Codice della Strada pone come prerogativa un punto fisso: quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. Tuttavia, in base all’articolo 201, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione, si invia a casa.

Cosa serve? L’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Dopodiché, entro 90 giorni, la multa arriva a casa del proprietario dell’auto. Questi comunica il nome del guidatore cui togliere i punti della patente; o riceve una multa di 300 euro.

Notifica a casa: quando?

  • Impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato a eccessiva velocità.
  • Attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa.
  • Sorpasso vietato.
  • Accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.
  • E accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale.
  • Impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.

Si può quindi procedere alla contestazione differita. La limitazione del diritto di conoscere subito l’entità dell’addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, i quali devono essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l’illegittimità dell’accertamento e degli atti successivi del procedimento.

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