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Obbligo di comunicare il nome del guidatore: 60 giorni dalla notifica

Il trasgressore guida l’auto, l’autovelox lo becca, la sanzione arriva a casa del proprietario di un veicolo

Obbligo di comunicare il nome del guidatore 60 giorni dalla notifica

Con l’ordinanza 9569/2021, pubblicata il 12 aprile 2021, la Cassazione si è pronunciata sull’obbligo di comunicare il nome del guidatore. Il trasgressore guida l’auto, l’autovelox lo becca, la sanzione arriva a casa del proprietario di un veicolo. Questi, avendo ricevuto la notifica di un verbale per violazioni alle norme del Codice della Strada, è obbligato a comunicare all’autorità il nominativo del conducente. Così, c’è la decurtazione dei punti dalla patente ai sensi dell’articolo 126 bis comma 2 del Codice della Strada. Se non lo fa, multa supplementare di 300 euro e nessuno perde punti.

Obbligo di comunicare il nome del guidatore: i calcoli

Quando il titolare del mezzo deve dire il nome? Entro 60 giorni. Sì, ma da quando? Il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell’infrazione. Ma decorre dalla richiesta rivolta al proprietario dall’autorità di fornire i dati richiesti.

Perché è un’ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell’interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all’effettiva commissione di un precedente illecito.

La Cassazione fissa un secondo punto base: si può non ricordare chi potesse guidare il veicolo al momento della pretesa violazione? No, scusa inammissibile.

Ricapitolando. Arriva a casa la multa, non paghi, comunichi il nome del guidatore, fai ricorso. Non puoi attendere l’esito del ricorso. Dopo la pronuncia del Prefetto o del Giudice di Pace, si fanno i conti.

Se la multa è nulla, nessuno perde punti. Se la multa è valida, il guidatore perde i punti. In quanto al denaro: il ricorso col Prefetto implica il raddoppio della sanzione in caso di sconfitta. Invece, il ricorso al Giudice di Pace fa perdere i 43 euro di tassa se l’opposizione viene respinta.

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