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Multe pagate tardi: sì alla stangata del 10% semestrale

Se passa il tempo, sono dolori per il debitore

Multe pagate tardi sì alla stangata del 10% semestrale

Immaginate un debito non pagato, con interessi che salgono di continuo. Idem per le multe pagate tardi: sì alla stangata del 10% semestrale. Lo ha detto la Cassazione con ordinanza 8116/2021.

Infatti, in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva. Che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale. Sicché è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva.

Multe pagate tardi: le norme

Il riferimento è la legge 689 del 1981, articolo 27. In caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre. A decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile, e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

La maggiorazione in esame, dunque, si applica anche alle sanzioni derivanti da violazione alle norme del codice della strada.

Ricordiamo la regola: a seguito di una violazione delle norme del Codice della Strada, viene redatto il verbale di accertamento e/o contestazione che deve essere notificato immediatamente. O entro 90 giorni a casa del proprietario.

Si può scegliere.

  • Pagare, se indicato, l’importo della sanzione in misura ridotta del 30% entro 5 giorni.
  • Versare il 100% dal giorno 6 al giorno 60.
  • Chiedere la rateizzazione dell’importo, nel termine di 30 giorni dalla contestazione/notificazione, qualora la sanzione in misura ridotta superi euro 200 e vi siano i presupposti (reddito basso).
  • Proporre ricorso al Prefetto, ai sensi dell’art. 203 e ss. del Codice della strada, nel termine di giorni 60 dalla contestazione/notificazione del verbale;
  • O proporre ricorso al Giudice di Pace competente per il luogo della commessa violazione, nel termine di giorni 30 dalla contestazione/notificazione del verbale.

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