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Multa supplementare tardiva: cosa scrivere nel ricorso

Quando ti arriva a casa una sanzione e non comunichi il nome del guidatore, scatta il mega verbale di 300 euro

Multa supplementare tardiva cosa scrivere nel ricorso

No, non è il classico verbalino per divieto di sosta. Qui parliamo della stangata di 300 euro. Cos’è? Facile. Quando ti arriva a casa una sanzione e non comunichi il nome del guidatore, allora ecco la multa supplementare di 300 euro. Una sanzione in più rispetto all’eccesso di velocità, o al passaggio col semaforo rosso. Ma talvolta il Comune è lento e fa arrivare una multa supplementare tardiva.

Due conti. Entro 60 giorni comunichi il nome del guidatore. Se non lo fai, il Comune ti invia entro 90 giorni la multa supplementare. Il Comune sfora? Ecco il ricorso al Prefetto: gratuito. Entro 60 giorni dal ricevimento della sanzione supplementare tardiva. Questi sono i termini di tempo in epoca normale, non in era Covid: oggi, ci sono mille proroghe di ogni tipo.

L’istante sopra generalizzata dichiara di avere ricevuto in data XXXXXXX in qualità di proprietaria della autovettura targata xxxxx, notifica di accertamento di una infrazione ex art. 126 BIS del C.d.S. relativa al verbale n.XXXXXXXXXXXXXXXXX (all. n.1).

Tale atto di accertamento precisa che l’attuale esponente non avrebbe fornito i dati personali e della patente di guida richiesti a seguito di una infrazione al c.d.s. riferita al giorno x e contestata mediante precedente verbale n.xxxxxx –xxxxxx (all. n.2) notificato in data x ed avente ad oggetto l’art.142/8’ comma c.d.s.

Sempre parte ricorrente è stata resa edotta che a seguito di detta violazione dovrà essere effettuato un complessivo pagamento in misura ridotta pari ad EURO XXX,XX.

Con il presente ricorso si chiede l’annullamento di detto provvedimento, palesemente infondato ed ingiusto.

Infatti il verbale presupposto relativo alla violazione ex art.142/8’ comma cds è stato notificato il x.x mentre la successiva violazione ex art.126 bis cds doveva essere accertata di ufficio allo scadere dei 60 giorni concessi per comunicare i dati richiesti e quindi il x.

Ciò premesso la successiva notifica della contestata violazione (sempre ex art.126 bis cds) doveva avvenire entro e non oltre i novanta giorni successivi e quindi entro e non oltre ilx e non come nel caso di specie il XXXXXXXX dopo l’accertamento di ufficio del XXXXXXXXXX (circa quattro mesi dopo entro la data di scadenza del x di cui sopra).

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