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Niente tenuità del fatto nella guida in stato d’ebbrezza

Quindi piano a dire che si può vincere facilmente un ricorso contro le multe per stato alterato

guida in stato d'ebbrezza

I fatti: un automobilista si ubriaca, le Forze dell’ordine lo fermano e lo multano con 1.500 euro di verbale. Aveva oltre 1,5 grammi di alcol per litro di sangue. Ricorre ovunque e perde. Anche per Cassazione, con sentenza 11699/2021: niente tenuità del fatto nella guida in stato d’ebbrezza. Quindi piano a dire che si può vincere facilmente un ricorso contro le multe per stato alterato, come si evince da numerosi siti e forum online. Dipende dai casi, dalle situazioni. Mai generalizzare.

Eppure, l’accusato di guida in stato d’ebbrezza non ha arrecato danno a cose o a persone, non si è sottratto al controllo dei Carabinieri, non ha precedenti analoghi. E dal casellario giudiziale non risulta essere persona socialmente pericolosa. Insomma, niente tenuità del fatto nella guida in stato d’ebbrezza neppure se sei super virtuoso per il passato.

Anche perché il tizio era ubriaco fradicio, di notte, con fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale: un pericolo pubblico enorme per gli utenti della strada.

Occhio perché quando si fanno ricorsi azzardati sono dolori: la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. E condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.

Facciamo i conti. Sono 1.500 euro di multa per alcol. Più 3.000 euro alla cassa. Più, è immaginabile, i soldi da dare all’avvocato per tutti i gradi di giudizio.

Rammentiamo che c’è anche l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata in caso di recidiva nel biennio.

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