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Autocertificazione falsa in zona rossa: assolto 

Perché il Dpcm non può vietare di uscire da casa: così il Tribunale di Reggio Emilia

Autocertificazione falsa in zona rossa

In un momento drammatico come quello attuale, le normative anti Covid vanno seguite alla lettera: obiettivo, sconfiggere il coronavirus. Sta tutto scritto nei numerosi Dpcm: Decreti del presidente del Consiglio dei ministri. Ma è giusto dare spazio anche alle varie sentenze in materia, che riguardano chi va in auto come si muove a piedi o con altri mezzi. Come la sentenza 54/2021, pubblicata dalla sezione gip/gup del tribunale di Reggio Emilia. Il principio è semplice: autocertificazione falsa in zona rossa? Assolto. Perché il Dpcm non può vietare di uscire da casa.

Il famigerato Decreto disapplicato perché illegittimo. Parliamo del Decreto dell’8 marzo 2020, che istituiva le zone rosse al Nord: per i giudici, è un obbligo di permanenza domiciliare. Questa è una misura restrittiva della libertà personale che soltanto il giudice penale può adottare. Non un Dpcm. Risultato: l’atto amministrativo è da disapplicare. Il soggetto da assolvere. Cos’aveva fatto? Nell’autocertificazione aveva dichiarato il falso alle Forze dell’ordine, sostenendo di essere andato all’ospedale per giustificare il fatto che si trovava in giro.

Ovviamente, questa sentenza fa storia a sé. Ogni caso va esaminato singolarmente. Tutti coloro che hanno mentito verranno assolti? No: questo non lo si può dire.

Libertà personale: parola alla Costituzione

Secondo i giudici, è un falso inutile l’autocertificazione che il cittadino è costretto a compilare per via del Dpcm. Tutto contrario all’articolo 13 della Costituzione:

“La libertà personale è inviolabile Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

“In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 48 ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto”.

Stando alla sentenza, l’autocertificazione sarebbe incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese. Si tratta di una misura restrittiva che soltanto il giudice penale può adottare per alcuni reati all’esito di un giudizio o come misura cautelare. Ma sempre nel rispetto del diritto di difesa.

Il Dpcm è un atto amministrativo che il giudice disapplica per violazione di legge costituzionale. Il giudice esclude che anche una legge possa disporre l’obbligo di permanenza domiciliare nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini.

I limiti della libertà della circolazione attengono a luoghi specifici il cui accesso può essere precluso, perché pericolosi. Se il divieto di spostamento non riguarda i luoghi, ma le persone, allora la limitazione si configura come vera e propria limitazione della libertà personale.

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