Verbali con firma automatizzata e con sigla autografa: possono coesistere. Lo ha stabilito la Cassazione. Con ordinanza 3677/2021. Tutto nasce da una multa per eccesso di velocità del 2013. C’è un ricorso al Giudice di Pace contro l’ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura. Ma l’uomo perde anche davanti al magistrato. E così si rivolge alla Corte suprema.
Verbali con firma automatizzata e con sigla autografa: ammesso
I giudici esaminano il fatto che il verbale notificato fosse privo di firma autografa perché redatto con sistemi automatizzati, mentre quello prodotto dal Comune nel corso del giudizio di merito recava la firma autografa, ma ritiene la circostanza irrilevante. Verbali con firma automatizzata e con sigla autografa: la loro coesistenza è ammessa.
Nulla impedisce alla pubblica amministrazione la redazione di due originali: uno meccanizzato e uno con sottoscrizione autografa. Basta che il contenuto dei documenti sia identico, il dirigente responsabile sia il medesimo.
L’automobilista non contestava l’infrazione. Ma un vizio di forma dell’amministrazione: un errore formale che, a detta del ricorrente, renderebbe la multa nulla. Ma perde in primo grado, in secondo grado e in Cassazione.
Due documenti distinti per la multa: cosa succede
Il ricorrente dice inoltre che esistono due documenti distinti e autonomi. Il primo è il verbale di contravvenzione redatto dagli operanti in occasione della contestazione della violazione o subito dopo. Il secondo predisposto dalla società privata e notificato al trasgressore.
In realtà, il verbale di contravvenzione è uno soltanto, quello predisposto dalla società sulla base degli elementi e dei dati comunicati dagli accertatori. L’attività della società è consistita in un’operazione materiale, di trascrizione dei dati provenienti dal Comune su carta e di notificazione del verbale.
La contestazione dell’infrazione a distanza, e la redazione del relativo verbale in un momento successivo rispetto alla commissione del fatto, è ammessa dalla legge.