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Ricorso multa: come fare a non confondersi

Un conto è il verbale da Codice della Strada, un altro quello in pandemia 

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Ricorso multa: come  fare a non confondersi. Un conto è il verbale da Codice della Strada, un altro quello in pandemia. Chi riceve una contravvenzione per un eccesso di velocità o per un divieto di sosta, per esempio, commette un’infrazione da Codice della Strada. E ha due possibilità, ossia proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. Invece, uscendo di casa in auto violando i decreti coronavirus, il discorso cambia. Vediamo le due situazioni in basso.

1) Ricorso multa da Codice della Strada

Entro 60 giorni dalla notifica della multa, il trasgressore o gli altri soggetti indicati (il proprietario dell’auto), qualora non ci sia stato il pagamento, possono proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore. Oppure da inviarsi al Prefetto. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale. Per chi perde, multa raddoppiata.

In alternativa, pagando una tassa allo Stato di 43 euro, ricorso al Giudice di Pace competente per il luogo dell’infrazione, entro 30 giorni dalla notifica della multa. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l’udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore: il legale. Perdendo, multa di solito confermata.

2) Opposizione alla multa di 533 euro da Covid

Invece, le multe Covid di 533 euro (per esempio, per gli spostamenti proibiti in auto fuori Regione), il ricorso si fa entro 30 giorni al Prefetto competente per territorio, a partire dalla data in cui il verbale è stato consegnato ovvero notificato. L’interessato può presentare scritti difensivi o far pervenire documenti a sua discolpa.

I ricorsi non richiedono carta da bollo e possono essere presentati in carta semplice. Devono essere presentati a mano, con lettera raccomandata ovvero tramite pec (farà fede il timbro postale o la data di partenza), direttamente alla autorità competente.

Se non viene effettuato il pagamento entro 60 giorni, l’autorità competente emetterà un altro atto (ordinanza-ingiunzione) con il quale l’utente sarà invitato a pagare la somma di denaro dovuta a titolo di sanzione amministrativa e le altre eventuali spese. Contro il verbale di accertamento non si può fare ricorso al giudice di pace o al tribunale in composizione monocratica.

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