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Dissuasori sosta: le nuove regole del Tar Lombardia

Servono a tutelare il diritto d’accesso alla strada da un passo carrabile o quando il transito pedonale risulta difficoltoso

dissuasori

Dissuasori sosta: le nuove regole del Tar Lombardia. Ricordiamo anzitutto che hanno un obiettivo preciso: tutelare il diritto d’accesso alla strada da un passo carrabile o quando il transito pedonale risulta difficoltoso. Perché? Per il parcheggio abusivo sul marciapiede. In generale, l’autorizzazione viene concessa in seguito al sopralluogo del personale tecnico: gli addetti constatano l’effettiva esigenza e la fattibilità tecnica. Sino a quando necessario.

Dissuasori sosta: le normative adesso

Ma ora  il Tar Lombardia, sezione prima, con sentenza numero 190 del 2021, depositata il 21 gennaio, cambia le carte in tavola. Non è possibile negare l’autorizzazione al posizionamento di dissuasori di parcheggio nell’area privata antistante a un immobile evidenziando sono troppo lontani dal condominio. E che tutto questo danneggerebbe la circolazione dei veicoli.

Tutto nasce nel 2011, quando l’Ufficio di Polizia locale di un Comune, in conformità al parere espresso in pari data dall’Ufficio tecnico (Settore edilizia privata e urbanistica), nega l’autorizzazione all’installazione del dissuasore di parcheggio in un’area. Perché? Per il piano regolatore generale territoriale, quella zona è destinata a parcheggio a uso pubblico.

Inizia una lunghissima e combattutissima guerra fra cittadino e Comune. Con il primo molto tenace.

Parola al Tar sui dissuasori: stravince il cittadino

Si arriva al Tar: l’installazione dei dissuasori di parcheggio ha un unico fine. Ossia garantire il rispetto dell’esclusività dell’uso da parte dei singoli proprietari di un’area comune. Non incide sulla concreta occupazione dell’area privata con le auto: queste, in assenza di un provvedimento inibitorio o dell’apposizione di un vincolo alla proprietà privata, possono liberamente sostare.

Per il Tar, il Comune avrebbe potuto adottare provvedimenti per la regolamentazione della circolazione, in quanto ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. Il Comune poteva piazzare specchi parabolici nei pressi dell’immissione dell’area privata nella pubblica via. O dissuasori di velocità sulla pubblica via o semafori sia nella pubblica via sia all’intersezione della stessa con l’area privata condominiale.

Formidabile la vittoria del cittadino. Il Tar condanna il Comune a pagare in favore dei ricorrenti le spese di lite, che liquida in 1.500 euro. Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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