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Riduzione prezzo carburante Friuli-Venezia Giulia: regolare

Non costituisce, di per sé, una violazione della direttiva sulla tassazione dell’energia

benzina prezzo

Riduzione prezzo carburante Friuli-Venezia Giulia: tutto in regola. Non costituisce, di per sé, una violazione della direttiva sulla tassazione dell’energia. A dirlo, è la Corte di giustizia dell’Unione europea, quinta sezione, con sentenza 14 gennaio 2021. La questione ha origine nel 1996: l’Italia autorizzata ad applicare, fino al 31 dicembre 2006, una riduzione dell’aliquota di accisa sulla benzina acquistata sul territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Obiettivo: contrastare la pratica dei residenti della Regione di rifornire i propri veicoli a un prezzo migliore in uno degli Stati membri limitrofi, la Slovenia.

Riduzione prezzo carburante Friuli-Venezia Giulia: beneficio legittimo

Così, i residenti del Friuli-Venezia Giulia hanno continuato a beneficiare di una riduzione del prezzo alla pompa del carburante: c’è anche una legge regionale del 2010. Secondo il regime contributivo introdotto da questa norma, I gestori delle stazioni di servizio concedono ribassi. Successivamente, l’amministrazione regionale rimborsa agli operatori delle stazioni di servizio un importo equivalente alle riduzioni concesse.

Ma la Commissione europea sosteneva che questa normativa determinasse una riduzione non autorizzata, sotto forma di rimborso, delle accise applicabili alla benzina e al gasolio venduti ai residenti della Regione. Invece, l’Italia sostiene che è impossibile stabilire un collegamento oggettivo tra il contributo controverso e la componente accisa del prezzo del carburante alla pompa.

Benzina meno cara: vince l’Italia, perde la Commissione Ue

Alla fine, la Corte di giustizia Ue dà ragione all’Italia: respinge il ricorso della Commissione Ue.  Questa non ha neppure provato che il regime contributivo in questione porti alla neutralizzazione o alla riduzione delle accise sui combustibili.

A determinate condizioni, gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, aliquote d’imposta differenziate. A patto che le aliquote rispettino i livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva e siano compatibili con il diritto comunitario.

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