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Cartella esattoriale nulla senza ordinanza

Se l’opposizione prefettizia non si è conclusa, la cartella esattoriale è nulla per una vecchia multa

agenzia entrate

Cartella esattoriale nulla senza ordinanza. La questione è semplice: il Comune mi dà una multa per un qualsiasi motivo, faccio ricorso al Prefetto entro 60 giorni, poi arriva la cartella esattoriale dal riscossore usato dal Comune. Se l’opposizione prefettizia non si è conclusa con un’ordinanza, la cartella esattoriale è nulla per la vecchia multa. Lo dice la Cassazione, con sentenza 24702/20.

Cartella esattoriale nulla senza ordinanza: parola ai giudici

Tutto nasce da un tizio che prende una multa per divieto di sosta nella sua città. Ricorre al Prefetto. Che non emana nessuna ordinanza ingiunzione, ma si limita a comunicare all’interessato che il suo ricorso era stato dichiarato inammissibile perché tardivo.

L’ex Equitalia, attuale Agenzia delle Entrate, invia una cartella esattoriale a casa dell’automobilista. Lo fanno tutti i Comuni: quando non riescono a riscuotere i crediti, ossia le multe, si rivolgono al riscossore. D’altronde, le multe stradali sono un pilastro dei bilanci delle amministrazioni locali. Così gelose di quanto incassano da essere reticenti nel raccontare tutto alle dovute istituzioni. Dopodiché, l’Agenzia delle Entrate invia una cartella esattoriale al cittadino: se questi ancora non paga, può anche scattare il blocco di un bene, come il fermo amministrativo della vettura.

L’automobilista ricorre al Giudice di Pace e perde. Allora l’uomo si appella al Tribunale e perde ancora.

Ma in Cassazione il cittadino vince. Se l’amministrazione ritiene l’istanza infondata nel merito, oppure inammissibile per tardività, deve emettere un’ordinanza ingiunzione, come tale impugnabile entro 30 giorni dinanzi al Giudice di Pace.

Gli ermellini danno ragione all’automobilista sul ricorso al Prefetto

Ci vuole l’ordinanza. Che può legittimare la conseguente notificazione della cartella esattoriale nei confronti del trasgressore.

La Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale, in persona di diverso magistrato.

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