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Multe coronavirus a chi va in auto: il ministero chiarisce 5 cose

Il decreto Covid-19 lascia aperti parecchi dubbi. Una circolare fa chiarezza

multa covid 19

Multa di 533 euro a chi guida senza permesso. Ossia con autogiustificazione che contiene un motivo non valido. Ma quando si paga? Mistero. Il decreto Covid-19 dice e non dice. È scritto in maniera criptica. Forse per la fretta, chissà. Il ministero dello Sviluppo economico cerca di fare chiarezza sul decreto Cura Italia per le multe coronavirus a chi va in auto. Multe coronavirus a chi va in auto. Sono le prime indicazioni in merito alle disposizioni recate dal decreto legge 17 marzo 2020, numero 18, Cura Italia, come modificato dal decreto legge 8 aprile 2020, numero 23 decreto imprese. Le prime indicazioni. Quindi ne seguiranno altre. Una burocrazia enorme.

1) Multe coronavirus a chi va in auto: i tempi per pagare

Multa da pagare entro 30 giorni. Ma questi 30 giorni partono quando? La norma deve essere intesa nel senso che non dispone né a favore dell’obbligato, né della pubblica amministrazione. Ma si limita a evidenziare che fino alla data del 15 maggio i termini previsti dalle singole norme non trovano applicazione. Secondo l’istituto tipico del diritto civile della sospensione. Ha i suoi effetti per tutto il periodo per il quale gioca la causa giustificativa prevista dalla norma.

  • Prima ipotesi: i termini non decorrono o meglio, se al 23 febbraio si erano consumati 15 dei 60 giorni previsti dal comma 3 dell’articolo 19 della legge 241 per operare le verifiche successive, il 16 maggio viene considerato il 16° giorno.
  • Seconda ipotesi: depositi o denunce. Dove la norma ponga un termine per il deposito per l’iscrizione,i 30 giorni scattano il 10 febbraio, il 16 di maggio risulta essere il 14° giorno. Se l’obbligo cade successivamente al 23 febbraio. In questo caso ovviamente il 16 maggio sarà considerato il dies a quo dell’obbligo amministrativo.

2) Multe coronavirus a chi va in auto: i tempi per pagare col 30% di sconto

Per la riduzione del 30% della sanzione è elevato da 5 a 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del presente verbale. Questo termine è da ritenersi comunque sospeso dal 10 marzo e decorre dal 14 aprile 2020. Si debbono ritenere

sospesi dal 10 marzo e fino al 13 aprile 2020 i termini previsti per:

  • l’esecuzione del pagamento in misura ridotta;
  • la proposizione di ricorso.

3) Multe: per quali motivi

La multa c’è se le Forze dell’ordine hanno constatato che l’interessato non rispettava le norme imposte violando il prescritto dal decreto coronavirus.

  • Si allontanava, a piedi, dalla propria residenza o domicilio o dimora, senza una comprovata esigenza lavorativa, senza una situazione di necessità o urgenza, senza un motivo di salute o senza altra ragione tale da giustificare lo stato di necessità.
  • Si spostava con mezzi di trasporto pubblici o privati in Comune diverso da quello in cui si trova, senza comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
  • Proveniente da una zona dove si trovava si spostava verso una seconda casa, o abitazioni diverse da quella principale.
  • Non rispettava il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  • Svolgeva attività ludica, ricreativa, sportiva e motoria all’aperto o in altri luoghi aperti al pubblico.
  • Rientrava presso il proprio domicilio, abitazione, residenza senza comprovati motivi.
  • Le violazioni sono state effettuate mediante l’utilizzo di veicolo nella qualità di passeggero o conducente.
  • Il soggetto sottoposto alla misura della quarantena precauzionale che si spostava dalla propria abitazione o dimora.
  • Violazione misura imposte con provvedimento Regionale temporaneo, commessa con veicolo.

4) Cosa dice la multa coronavirus

Il trasgressore viene reso edotto che per la violazione che si contesta può entro 60 giorni avvalersi delle facoltà del pagamento in misura ridotta di 400 euro.

  • Per le violazioni commesse fino al 31 giugno 2020, se il verbale viene pagato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, alla somma dovuta si applica lo sconto del 30% con pagamento in regime agevolato di € 280,00.
  • Il mancato rispetto delle predette misure mediante l’utilizzo di un veicolo comporta l’aumento delle sanzioni fino a un terzo ovvero di euro 533,33, entro 60 giorni il trasgressore potrà effettuare il pagamento in misura ridotta della somma di euro 533,33. Per le violazioni commesse fino al 31 giugno 2020, se il verbale viene pagato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, alla somma dovuta si applica lo sconto del 30% con pagamento in regime agevolato di € 373,34.

5) Come pagare la multa coronavirus

L’interessato potrà effettuare il pagamento della somma sopra indicata alternativamente come di seguito riportato.

  • Violazioni a Competenza Statale pagamento a mezzo bonifico bancario sul Capo XIV Capitolo 3560 “PG 6 “Altre entrate di carattere straordinario” IBAN IT12A0100003245350014356006 (Tesoreria Centrale di Roma)
  • Violazioni a Competenza Regionale, pagamento a mezzo bonifico bancario IBAN.
  • Violazioni a Competenza Comunale (Ordinanze temporanee) pagamento con bonifico bancario IBAN.
  • Nella causale dovrà essere indicato il proprio nominativo il numero del verbale di contestazione, la data dell’accertamento, la provincia ove avvenuto l’accertamento nonché l’indicazione dell’organo accertatore (Polizia Municipale).

L’interessato, entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, può far pervenire scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dal:

  • Prefetto nel caso di violazioni a competenza statale;
  • Presidente della Regione nel caso di violazioni a competenza regionale;
  • Sindaco del Comune nel caso di violazioni a competenza comunale.

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