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Auto a Pasqua col coronavirus: occhio alle 3 batoste

Controlli super capillari delle Forze dell’ordine affinché la pandemia non peggiori

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Auto a Pasqua col coronavirus: Forze dell’ordine in prima linea contro la pandemia. A Milano, c’è sttaa una riunione in videoconferenza del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Milano Renato Saccone. È stato deciso un ulteriore aumento delle verifiche nel weekend di Pasqua. Lo hanno richiesto diversi sindaci che temono l’inasprirsi del contagio durante le festività. Idem in altre città. Obiettivo: dissuadere dalle gite fuori porta, nei parchi e nelle aree verdi, sono stati predisposti anche posti di blocco soprattutto nelle strade e autostrade in uscita dalla città. I controlli saranno capillari, anche con l’ausilio della Polizia locale, per impedire riunioni di famiglia o di amici nei giorni di festa. Idem in altre città.

1) Auto a Pasqua col coronavirus: quale multa

Alla guida (ovvero quale trasportato o passeggero) del veicolo non rispettava le limitazioni previste dal provvedimento temporaneo del Governo, della Regione o del sindaco. Per fronteggiare l’emergenza dell’epidemia Covid-19. Sono 533,33 euro di multa. Obbligato in solido con l’autore della violazione è il proprietario o l’usufruttuario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione. Si applica, ricorda l’Egaf, anche se la persona è passeggero e anche se si trova su un autobus, un taxi o un NCC. In questi ultimi casi, tuttavia, il conducente dell’autobus, del taxi o del veicolo NCC in servizio regolare non può essere ritenuto responsabile: non è tenuto a verificare se il passeggero è giustificato.

2) Auto a Pasqua col coronavirus: fuori Comune

Non è possibile spostarsi da un Comune a un altro o fare rientro alla propria residenza o abitazione abituale senza giustificato e documentato motivo. Il rientro a casa, dopo aver svolto attività lavorative, visite mediche urgenti o altre attività per tutela della salute. O aver espletato attività di improrogabile necessità, è sempre consentito. 533,33 euro di multa.

3) Auto con patente scaduta

Chi ha la patente scaduta è quasi sempre in regola grazie alle proroghe da decreto coronavirus. Ma la proroga non si applica ai conducenti che oggetto di sanzioni per violazione degli articolo 186 o 187 del Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti). Ossia, hanno la patente sospesa fino all’esito positivo della visita di revisione presso una commissione medica. Anche se dovevano effettuare tale visita nel periodo di blocco derivante dall’emergenza.

Infatti tali soggetti, ricorda l’Egaf, sono in questo momento privi del titolo abilitativo (perché sospeso). Non è provata la loro idoneità alla guida a fronte di una precedente situazione di accertata inidoneità (che aveva determinato l’applicazione delle sanzioni).

In questa situazione, l’impossibilità di sostenere la visita medica di revisione per cause di forza maggiore connesse all’epidemia di Covid-19 non può determinare il verificarsi di un silenzio-assenso né, tantomeno, produrre la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti di sospensione della patente di guida. Tale condizione, si ritiene permanga anche se è stato già scontato il periodo di sospensione cautelare della patente, irrogata dal Prefetto a seguito dell’accertamento dei reati per alcol e droga.

Chi guida senza patente e causa un sinistro deve risarcire di tasca propria i danni: attenzione. Volano anche i milioni di euro per lesioni e morti.

Come si pagano i verbali da coronavirus: Prefetto

Il pagamento della sanzione si effettua secondo le disposizioni dell’articolo 202 del Codice della strada. Per verbali di competenza del Prefetto, destinati allo Stato, da chiunque sia accertata la violazione: con versamento in conto corrente bancario IBAN IT12A 0100003245350014356006.

Al trasgressore, dice l’Egaf, sono consegnate le coordinate e l’intestazione del bonifico, insieme al verbale, con indirizzamento del pagamento a favore dello Stato (Tesoreria centrale di Roma). Richiedere copia della ricevuta di pagamento da consegnare via posta elettronica o PEC entro 60 giorni dal pagamento all’ufficio da cui dipende chi ha accertato la violazione; il bonifico deve recare nella causale nome e cognome del trasgressore, numero di verbale e data di accertamento. Le Amministrazioni diverse dallo Stato possono prevedere modalità di pagamento diverse (da indicare nel verbale di contestazione), salvo l’obbligo di versare le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa con bonifico bancario.

Multe da pagare alla Regione e al sindaco

Per verbali di competenza della regione, destinati alla regione, da chiunque sia accertata la violazione: modalità di pagamento definite dalla regione (ovvero ufficio regionale o altro organismo individuato dalle leggi regionali). Nel corpo del verbale di contestazione (o nel documento allegato richiamato), c’è l’esatta indicazione delle coordinate bancarie/postali di versamento del provento (IBAN), o altra modalità ammessa.

Quando i verbali sono di competenza del sindaco, destinati al Comune, da chiunque sia accertata la violazione: modalità di pagamento definite dal Comune (o da norme regionali o regolamenti locali).

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