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Risarcimento incidenti con procedura ordinaria

Cosa succede se non scatta l’indennizzo diretto: come avere il rimborso giusto

Procedura ordinaria

Non sempre l’incidente è semplice: un tamponamento con Modulo Blu della constatazione amichevole Rc auto. Con rimborso dalla propria assicurazione. È quel che accade otto o nove volte su dieci. Invece, come ricorda l’Ania (Associazione delle assicurazioni), bisogna indirizzare la richiesta di risarcimento e la denuncia all’assicuratore del veicolo civilmente responsabile in 3 casi. Scatta il risarcimento incidenti con procedura ordinaria in 3 situazioni. Vediamo quali.

Risarcimento incidenti con procedura ordinaria: ecco quando

Nel caso in cui siano coinvolti più di due veicoli, quando non c’è stata collisione, quando l’incidente è avvenuto all’estero, oppure quando è coinvolto un ciclomotore non munito della nuova targa o quando sono coinvolte delle macchine agricole.

Secondo caso di indennizzo dal responsabile

Risarcimento incidenti con procedura ordinaria nel caso in cui in un incidente tra due veicoli si verifichino gravi danni fisici al conducente. E cioè qualora il pregiudizio fisico sia stimato maggiore a 9 punti percentuali di invalidità permanente. Il danno alla persona viene risarcito dall’assicuratore del responsabile mentre la procedura di risarcimento diretto può continuare ad applicarsi per i danni al veicolo o alle cose trasportate.

Terza situazione in cui l’indennizzo diretto non scatta

Nel caso in cui il responsabile abbia causato danni a terzi (pedoni, passeggero, vetrine), senza collisione con altri veicoli, allora c’è il risarcimento incidenti con procedura ordinaria. Niente indennizzo diretto.

Che cosa fare per il risarcimento con procedura ordinaria

La denuncia di sinistro deve essere inviata anche alla propria assicurazione o all’agente autorizzato. Il danneggiato deve richiedere all’assicuratore del responsabile civile il risarcimento del danno mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento; più il luogo e gli orari in cui sia possibile per l’impresa di assicurazione ispezionare le cose danneggiate per accertare l’entità del danno. Nel caso in cui vi sia anche un danno alla persona, la richiesta di risarcimento deve indicare:

  • l’età;
  • l’attività e il reddito della persona danneggiata;
  • l’entità delle lesioni subite;
  • la certificazione medica attestante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

Quanti giorni per ottenere il rimborso

La richiesta di risarcimento, se completa, impone all’assicuratore del responsabile di formulare una congrua offerta o di motivare il rifiuto, entro un termine stabilito dalla legge a partire dal ricevimento della richiesta:

  • 30 giorni per i danni materiali, se alla richiesta di risarcimento è allegato il Modulo Blu sottoscritto da entrambi i conducenti;
  • 60 giorni per i danni materiali, se il Modulo Blu è firmato da una sola parte;
  • 90 giorni per i danni alla persona.

Una volta presentata l’offerta, se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l’impresa provvede al pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Entro ugual termine l’impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta. In questo caso il danneggiato tratterrà la somma corrisposta a titolo di acconto sulla liquidazione definitiva del danno. Qualora invece il danneggiato non faccia pervenire all’impresa alcuna comunicazione, l’impresa dovrà lasciar decorrere 30 giorni decorsi i quali corrisponderà la somma offerta.

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