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Multa con taglio punti-patente: ok il ricorso al Giudice di Pace

Lo ha appena detto il Consiglio di Stato: la nostra guida sui crediti della licenza

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Il Consiglio di Stato, con sentenza 9 gennaio 2020, numero 176, impone le regole sul ricorso al Giudice di Pace. L’opposizione è sempre possibile per la multa con taglio punti-patente. Invece, il ricorso non bisogna farlo al Tar. Tutto è nato perché la Motorizzazione di Verona ha sottratto 20 punti a un automobilista disponendo la revoca della patente, senza sentenza definitiva di condanna. Rivolgendosi al Tar, l’interessato diceva che, per legge, la decurtazione dei punti poteva avvenire solo dopo una sentenza penale definitiva di condanna. In realtà, per il Consiglio di Stato, è ok il ricorso al Giudice di Pace.

Multa con taglio punti-patente: perché il Giudice di Pace

Il Consiglio di Stato ha richiamato l’articolo 126-bis del Codice della Strada: prevede un elenco dettagliato dei punti che si perdono qualora vengano violate specifiche norme di comportamento. Il magistrato competente a verificare il meccanismo di decurtazione è il Giudice di pace.

Cinque aspetti chiave della patente a punti

La patente a punti presenta cinque aspetti chiave per capirla.

  1. All’atto del rilascio della patente, viene attribuito un punteggio di 20 punti. Annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, subisce decurtazioni. L’indicazione del punteggio relativo a ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
  2. L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro 30 giorni, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione. O siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi.
  3. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione. Nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo deve fornire all’organo di polizia un’informazione: entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente. È il caso dell’autovelox. Che becca l’auto. Con la Polizia che invia la multa a casa del proprietario della vettura. Se questi non dice il nome del guidatore, scatta una multa supplementare di circa 300 euro.
  4. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. La mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione del completo punteggio iniziale.
  5. Si arriva massimo a 30 punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione di un credito di due punti fino a un massimo di dieci punti.

Ricorso al Giudice di Pace: 3 cose da sapere

Ricordiamo che, alternativamente alla proposizione del ricorso al Prefetto, il trasgressore può proporre ricorso al Giudice di Pace.

  1. Quale? Quello competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione: ha 30 giorni per farlo. Se la multa è per un’infrazione a Bolzano, ma la residenza è a Caserta, il ricorso va fatto a Bolzano. Di base, come minimo, c’è da pagare 43 euro di tassa allo Stato.
  2. In caso di rigetto del ricorso, il Giudice di Pace determina l’importo della sanzione: di solito la conferma. E impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento della somma deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore.
  3. Chi perde, non  vede più la tassa versata. Chi vince, ha diritto alla restituzione della tassa da parte dell’ente che ha appioppato la multa. Ma non si sa né come né quando.

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