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Patente auto: certificato medico elettronico

Sul documento elettronico, i soggetti accertatori diranno la loro sulle condizioni psicofisiche del soggetto

Novità patente auto: certificato medico elettronico. Parliamo quindi della licenza di guida B. Come ricorda Confarca (autoscuole), con circolare protocollo 38535 dell’11 dicembre 2019 sono stati forniti chiarimenti e disposizioni operative in materia di patente. Esattamente, sugli accertamenti dei requisiti di idoneità psicofisica per il rilascio delle patenti di guida. Come attuare le nuove disposizioni? È stato predisposto il decreto del direttore generale per la Motorizzazione 2 dicembre 2019. Si chiama dematerializzazione del certificato medico attestante l’idoneità psicofisica dei conducenti di veicoli a motore. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 291 del 12 dicembre 2019.

Patente auto: i punti del nuovo certificato medico elettronico

  1. I soggetti certificatori, al termine della visita, trasmettono la relazione medica al CED (Centro Elaborazioni Dati) della Motorizzazione. Eventuali prescrizioni relative al conducente, in relazione alle sue minorazioni o mutilazioni, dovranno essere indicate con i codici unionali o nazionali.
  2. Le stesse persone subordinano l’accertamento sanitario alla verifica dell’assolvimento dell’imposta di bollo (attualmente pari a 16 euro). Trasmettono con la stessa modalità telematica la fotografia e la firma del titolare della patente.
  3. La ricevuta, generata automaticamente dal sistema informatico, è stampata su carta semplice. E consegnata immediatamente all’interessato.
  4. Sulla ricevuta, i soggetti accertatori dicono perché hanno ritenuto solo “parzialmente” sussistenti i requisiti di idoneità psicofisica. In relazione alla categoria di patente richiesta dall’utente. Esempio? Periodo di validità ridotto, imposizione di prescrizioni. O idoneità per categoria inferiore rispetto a quella di cui è titolare il patentato. Indicano i motivi sulla base dei quali hanno fondato la loro valutazione. Così gli utenti possono richiedere la visita presso un organo sanitario di Rete Ferroviaria italiana. Oppure proporre i ricorsi consentiti dall’ordinamento giuridico.
  5. I motivi sui quali si fonda il giudizio del soggetto accertatore non devono in alcun caso essere inseriti nella relazione medica. Né, comunque, registrati nel sistema informatico della Motorizzazione. Nel caso in cui il declassamento sia richiesto dall’utente, i soggetti accertatori indicano che l’idoneità dei requisiti psicofisici è stata accertata per una categoria “inferiore”.
  6. Se i soggetti accertatori non abbiano ritenuto sussistenti i requisiti di idoneità psicofisica per alcuna categoria di patente di guida, non devono predisporre la relazione medica informatizzata. Devono rilasciare all’utente un’attestazione motivata. In ogni caso, le commissioni mediche locali devono comunicare il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida alla Motorizzazione. Questa adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente.

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