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Assicurazione obbligatoria Rc auto: cosa copre

La garanzia che si deve pagare ogni anno è uno scudo necessario

L’assicurazione obbligatoria Rc auto prende spunto da un principio preciso: un soggetto che arreca un danno ingiusto alle cose di terzi o a terze persone è obbligato al risarcimento. Come ricorda l’Ania (Associazione delle compagnie), la Rc auto del veicolo guidato dalla persona responsabile dell’incidente risarcisce i seguenti danni:

  • quelli (fisici e materiali) subiti da pedoni, ciclisti e altre persone non trasportate a bordo dell’auto assicurata,
  • le lesioni subite da persone trasportate a bordo di altro veicolo,
  • i guai fisici subiti dai passeggeri a bordo del veicolo assicurato,
  • i danni alle cose di proprietà dei passeggeri (se non ci sono parentele),
  • i danni materiali subiti da oggetti esterni ai veicoli.

Assicurazione obbligatoria Rc auto: cosa non copre

Tre capisaldi della Rc auto

  • L’assicurazione Rc auto non copre invece i danni fisici e materiali subiti dal conducente responsabile del sinistro.
  • Le persone danneggiate diverse dal conducente sono detti “terzi” danneggiati e sono distinti in “terzi trasportati” e “terzi non trasportati”.
  • Il risarcimento del danno può essere ridotto nel caso in cui il terzo danneggiato abbia tenuto un comportamento che ha contribuito ad aggravare il danno.

Incidente Rc auto in famiglia: cosa succede

Vediamo un aspetto chiave dei danni alle cose. Non sono considerati terzi danneggiati e non hanno diritto al rimborso:

  • il coniuge non legalmente separato,
  • gli ascendenti (genitori e nonni) e i discendenti (figli e nipoti) del conducente e del proprietario del veicolo responsabile,
  • gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado del proprietario e del conducente quando convivano con questi o siano a loro carico.

Incidente: cosa fare per la Rc auto

In caso d’incidente, vediamo cosa si deve fare.

  • L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi. E di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subìto danno alla persona.
  • Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.
  • Se dall’incidente sono derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre evitare intralcio alla circolazione. Gli agenti in servizio di polizia stradale dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente.
  • I conducenti devono fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
  • Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

Dopo l’incidente, la denuncia di sinistro Rc auto

  • Dopo l’incidente, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari cosa devono fare?
  • Informare del sinistro il proprio assicuratore (mediante la cosiddetta “denuncia di sinistro”), avvalendosi preferibilmente del modulo fornito dal medesimo (il cosiddetto “Modulo Blu”, o anche “Modulo di Constatazione Amichevole di Sinistro – Modulo CAI”). Il sinistro deve essere denunciato entro tre giorni da quello in cui si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).
  • Se il Modulo Blu è firmato da entrambi i conducenti/assicurati, si accorciano i tempi del risarcimento. Per i danni al veicolo e alle cose l’offerta di risarcimento o il rifiuto della compagnia devono arrivare in breve tempo: entro 30 giorni anziché 60.
  • Una volta compilato il Modulo Blu, se è stato firmato da tutti e due i conducenti, ciascuno dei firmatari trattiene due copie del modulo: una per sé e una da consegnare al proprio assicuratore. È importante sottolineare che le quattro copie del modulo, essendo ricalcate su carta chimica, sono del tutto identiche tra loro e non possono essere quindi modificate unilateralmente da uno dei due conducenti. Eventuali aggiunte o correzioni sono possibili, ma devono essere fatte congiuntamente, in modo che vengano riportate su tutte le quattro copie.

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