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Malattie ematiche: cambia il Codice della Strada

Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri lo ricorda in commissione Sanità al Senato

malattie ematiche

In conformità al Dpr 139/2017, le persone affette da malattie ematiche hanno la possibilità di esercitare la guida. Quanto concordato tre anni fa, quindi, trova piena applicazione, anche se permangono delle particolari clausole. Difatti, secondo il testo del Codice della Strada, i soggetti dovranno recarsi presso la commissione medica locale per conseguire la licenza.

Lo ricorda in commissione Sanità al Senato il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri. Le persone colpite da malattie ematiche non rappresentano più una discriminante nel rilascio della patente, a meno che non accusino di disturbi aggiuntivi, i quali siano esplicitamente enunciate dal testo normativo. Sebbene di per sé non impediscano l’ottenimento dell’attestato, qualora la complicazione sia collegata ad altri disagi ivi correlati allora può essere sancito un divieto.

Malattie ematiche: applicato il Dpr del 2017

Secondo il rappresentante politico, le persone affette da malattie ematiche, ai sensi del Dpr 139/2017, hanno la facoltà di guidare. Tuttavia, nel caso in cui insorgano patologie concomitanti (e il Codice della Strada lo preveda espressamente), i soggetti in questione dovranno necessariamente presentarsi dinanzi alla commissione medica locale per dimostrare la loro idoneità.

Inoltre, una circostanza ulteriore demanda al giudizio della commissione medica locale. Da disposizioni precedentemente emanate, se i risultati degli accertamenti clinici, di laboratorio e strumentali fanno scaturire un legittimo dubbio sull’idoneità e la sicurezza del richiedente al volante.

In particolare dalle associazioni di pazienti viene riferito che in talune Commissioni Mediche Locali risulta un “blocco procedurale”. Con tale espressione si intende il paziente impossibilitato, pur avendone pieno diritto, a recarsi dal medico monocratico. E “obbligato” ad essere esaminato dalla Commissione Medica Locale dove il paziente stesso è “vincolato”.

In un linguaggio meno “burocratese”, ciò significa che, nonostante sia teoricamente nel potere di rivolgersi ad un medico monocratico, come avviene nella gran maggioranza dei casi, il candidato è “costretto” a contattare l’ente centrale.

Medico monocratico e Commissione Medica Locale

Il medico monocratico è un singolo medico certificatore attivo presso una struttura ASL oppure un’agenzia di pratiche auto: sarà questi a decidere se conferire l’autorizzazione. Altrimenti subentra la Commissione Medica Locale, un organo sanitario collegiale (art. 330 DPR 495/92, art. 119 comma 4 del Codice della Strada) istituito per verificare l’idoneità alla guida di soggetti che rientrano in particolari tipologie di utenza.

Ad essa è adibito il compito di stabilire la presenza o la sussistenza dei requisiti psico-fisici valevoli per il rilascio, la riclassificazione o la revisione della patente.

Blocco procedurale

Relativamente al blocco procedurale indicato nell’atto ispettivo, secondo le informazioni attinte dal ministero dello Salute, pare derivare da complicazioni di natura prettamente tecnica e informatica, segnalate da alcuni uffici della Motorizzazione civile sparsi lungo il territorio italiano, mentre le commissioni mediche locali non hanno modo di intervenire per sbloccare il sistema informatico.

Nella fattispecie, mancano insomma talvolta i mezzi ed è pertanto fondamentale appellarsi al meglio fornito sistema della CML.

Le malattie problematiche non costituiscono un motivo ostativo di per sé, cioè d’impedimento alla ricezione della licenza. Lacune tecniche e/o informatiche rendono però essenziale in certe situazioni chiamare in causa le unità sanitarie del capoluogo di provincia.

In conclusione, Sileri ha rimarcato quali finalità il ministero della Salute persegue oggi. A dispetto del passare del tempo, le autorità predisposte si impegnano per raggiungere il medesimo scopo del passato. E cioè di condividere e sostenere le proposte di modifiche afferenti al Codice della Strada, così da alleggerire il carico burocratico ai fini del rilascio della patente.

Le conseguenze positive toccano tutti, ma un’attenzione particolare viene corrisposta ai pazienti affetti da malattie ematiche, accogliendo le istanze pervenute dalle associazioni e garantendo il relativo apporto affinché le indicazioni contenute nel Dpr 139/2017 siano concretamente realizzabili. In sede di replica, Paola Boldrini (PD) si è detta soddisfatta della risposta.

Malattie ematiche: il decreto

Dal 6 ottobre 2017 è decaduto il divieto di guidare per chi accusa di malattie ematiche, su decreto del Presidente della Repubblica (Dpr 139/2017) con una modifica all’appendice II del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada (Dpr 459/92), in riferimento ai requisiti psico-fisici per l’ottenimento e il rinnovo della patente.

Questo, come viene riportato nel documento ufficiale, per il progresso scientifico riguardante le nuove strumentazioni di diagnosi e terapie per la risoluzione delle delicate problematiche. In seguito ai ritrovati della medicina moderna non mettono più a repentaglio la salute degli utenti.

Eppure, il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. conferma che le persone con complicazioni cardiovascolari non hanno diritto di circolare in auto. Nessun nulla osta nemmeno per coloro affetti da diabete mellito, se il malato ha il bisogno di trattamento di insulina.

Pure le altre malattie endocrine comportano l’impossibilità per chi ne soffre di assumere il controllo del mezzo. Qualsiasi malattia inerente al sistema nervoso, quali sclerosi multipla, encefalite, miastenia grave, limita completamente la libertà. Turbe psichiche dettate da sindromi, insufficienza renali o postumi di interventi rimangono un motivo ostativo.

Rimane ovvero valido il divieto categorico delle restanti patologie esplicitate nell’appendice II (art. 320) del Regolamento: malattie neurologiche (tra cui i postumi invalidanti di traumi del sistema nervoso centrale o periferico), turbe psichiche, malattie endocrine, epilessia, patologie renali (se non corrette da dialisi), diabete, malattie cardiovascolari, sindrome delle apnee ostruttive notturne (tra le maggiori cause dei colpi di sonno).

Sostanze alcoliche e stupefacenti proibite

Naturalmente, si considerano elementi rischiosi le dipendenze dalle sostanze alcoliche e l’impiego di: sostanze stupefacenti; sostanze psicotiche; medicinali in grado di alterare la soglia di attenzione o provocare sonnolenza.

In presenza di perplessità su quanto le malattie possano essere seriamente invalidanti per la guida, si rimanda al consulto di una specifica commissione medica.

I provvedimenti severi attuati, come facile immaginare, hanno un obiettivo ben preciso: salvaguardare l’incolumità della circolazione. Chi soffre di problemi di salute gravi potrebbe causare situazioni di notevole pericolo per sé ma anche per gli altri conducenti, i quali potrebbero riportare le conseguenze della perdita del controllo delle vetture condotto da persone aventi patologie gravi.

 

 

 

 

 

 

 

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