in ,

Multa da telelaser: ricorso vincente

La pistola laser vi immortala? Se la sanzione è illecita, ecco come opporsi al Giudice di Pace

Vi è arrivata a casa la multa da telelaser? È la contestazione differita di un accertamento di infrazione grave: eccesso di velocità. Rilevata mediante apparecchiatura telelaser. Mediante tale accertamento è stata contestata la violazione dell’articolo 142 del Codice della Strada. C’è anche il taglio di punti patente la trasgressore. Con un ricorso si chiede l’annullamento dell’intero provvedimento sanzionatorio posto in essere a causa dei sotto elencati. Si tratta di opinioni. Che la controparte contesterà, come in una qualsiasi causa.

1) Multa da telelaser: cosa dice la circolare

Non utilizzabilità dello strumento telelaser. Stante la emissione della circolare del ministero dell’Interno numero 300/A/4745715/144/5/20/5 del 26.6.2015. Entrata in vigore dopo la sentenza della Corte costituzionale rubricata al numero 113/2015. Avente a oggetto le dovute periodiche tarature annuali. Ha di fatto sancito l’obbligatorietà periodica della taratura delle strumentazioni utilizzate ai fini del rilevamento delle infrazioni. Il problema è che i telelaser operano sotto il diretto controllo di un operatore di polizia. E sono dotati di un sistema di autodiagnosi dei guasti.

2) Multa da telelaser: chi fa la verifica

La funzionalità del telelaser è verificabile dall’operatore stesso prima di iniziare l’attività di controllo. Così, si è reso opportuno da parte del ministero intervenire attraverso una procedura di verifica periodica di funzionalità. Con preventiva ricerca di mercato. In attesa di verificare presso quale centro accreditato detti apparecchi possano essere periodicamente controllati. Allo stato attuale, pertanto, il rilievo posto in essere dagli agenti accertatori appare manifestamente illegittimo a causa di un evidente eccesso di potere dato appunto che il ministero dell’Interno non si è ancora a tal proposito pronunciato.

3) Postazione mobile: ok la multa a casa?

Se la postazione è fissa, la Polizia non può fermare il guidatore. Ma se è mobile, davvero non può stoppare il trasgressore? Parte ricorrente osserva che il presente verbale giustifica la contestazione differita. In realtà la postazione di controllo, proprio come riportato sul verbale, era presidiata da agenti (quindi in postazione mobile) e pertanto non collocata in postazione fissa. Quindi, i soggetti verbalizzanti avrebbero dovuto specificare poi che la contestazione immediata non era potuta avvenire in quanto in quel determinato tratto non è possibile il fermo del veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza.

4) Postazione lecita per il controllo della velocità?

Manifesta lesione dei princìpi di buona amministrazione ex articolo 97 della Costituzione. Ciò a causa della contestuale non visibilità sia dello strumento rilevatore di infrazioni sia degli agenti intenti a rilevare dette violazioni. Per esempio, gli agenti infatti sono soliti appostarsi alla chilometrica indicata nei pressi di un distributore di benzina e per niente visibili. A maggior supporto di quanto appena indicato, si consideri che detta non visibilità contrasta in toto con la direttiva del ministero dell’Interno del 14.8.09.

Lascia un commento