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Ingiunzione pagamento multa: 4 possibilità

Fioccano le richieste dei Comuni agli automobilisti: ecco gli scenari

Per via dei costi della politica, a carico dei cittadini, i Comuni investono gli automobilisti con una pratica diffusa: l’ingiunzione pagamento multa. Per ora i Comuni possono mettere anche le mani sul conto corrente, ma le pratiche sono lunghe: per questo, alcune lobby hanno premuto affinché fosse molto più facile “allungare le zampe” sul conto corrente. È una proposta di legge. In attesa di capire come si evolve la cosa, vediamo cosa conoscere dell’ingiunzione pagamento multa.

Ingiunzione pagamento multa: cosa sapere

Anzitutto, come spiega l’agente Antonio D’Agostino (vicepresidente Associazione polizie locali Comando Lazio), nella parte tabellare dell’ingiunzione è riportato il numero del verbale, la data di riferimento e la targa a cui si riferisce la multa. L’ingiunzione riporta i seguenti addebiti: importo della multa ordinaria (non ridotta essendo trascorsi 60 giorni, quindi di fatto l’importo raddoppiato), la maggiorazione e le spese (di notifica dei documenti oltre alle spese amministrative).

1) Se la multa è già stata pagata

Hai già pagato? È un’ingiunzione pagamento multa che ha valore zero? Una volta verificato che il verbale è stato pagato entro 5 giorni (con la riduzione del 30%) o entro 60 giorni dalla notifica, inviare per posta elettronica all’indirizzo indicato copia della documentazione del pagamento effettuato unitamente ad una copia dell’ingiunzione.

2) Se c’è un ricorso

Può darsi che abbiate fatto ricorso in passato contro questa multa. Adesso, state aspettando l’esito del ricorso. Allora, inviate via email la copia del ricorso. Dopo l’esito del ricorso: se vincete, nulla è dovuto; se perdete, pagate.

3) Multa annullata in autotutela

Può accadere che sia già stato adottato un provvedimento di annullamento in autotutela da parte del Comando di Polizia: inviare la documentazione che comporterà l’annullamento dell’atto di ingiunzione.

4) Se non avete pagato

Ecco l’ipotesi peggiore: non avete pagato. Dovete provvedere entro il termine perentorio di 30 giorni secondo le modalità indicate nell’ingiunzione. In questa fase non è possibile fatti salvi casi eccezionali richiedere il pagamento rateizzato di quanto dovuto.

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